Scambio di informazioni: accordo Italia-Liechtenstein
Il Liechtenstein esce dalla black-list. Condizioni più facolevoli per gli italiani che aderiscono alla voluntary disclosure

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 210 del 2016, è stato definitivamente ratificatol’accordo tra l'Italia e il Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni fiscali.
L’accordo, che è così entrato in vigore il 23 novembre 2016, era stato siglato tra i due Paesi il 26 febbraio 2015 seguendo il Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell’OCSE.Ora a distanza di quasi due anni è arrivato in dirittura d’arrivo.
Adesso, così come è successo anche con la Svizzera, viene abbattuto il segreto bancario tra i due Paesi che potranno collaborare nello scambio di informazioni "verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle rispettive legislazioni interne, nonchè quelle verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione delle imposte convenzionalmente previste, per il recupero dei crediti fiscali e per le indagini o i procedimenti per reati tributari".
L’accordo prevede che il Paese che riceve una richiesta di informazioni fiscali, fornisca all’altro Paese che ne ha fatto richiesta tutti i dati utili agli accertamenti, indipendentemente dal fatto che tali informazioni possano delineare o meno un reato fiscale commesso nel Paese che deve fornire le informazioni. Grazie a tale accordo, il Liechtenstein esce dalla black-list fiscale-finanziaria.
E’ un risvolto di non poco conto per tutti i contribuenti italiani che intendono avvalersi della voluntary disclosure.
Infatti, in tema di monitoraggio fiscale, la voluntary disclosure prevede che ci siano due trattamenti differenti a seconda che i capitali siano detenuti illegalmente all’estero in Paesi "collaborativi", cioè gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, o in Stati a "fiscalità privilegiata", cioè nei Paesi Black List appunto.
Chiaramente ci sono dei benefici ulteriori nel caso in cui il denaro rientri dai Paesi appartenenti alla White List, così come lo è adesso il Liechtenstein.
Per saperne di più e capire i nuovi benefici è consigliabile rivolgersi a un commercialista esperto. Cerca del nostro sito il professionista che risponde meglio alle tue esigenze. Il primo contatto gratuito in studio è gratuito!
L’accordo, che è così entrato in vigore il 23 novembre 2016, era stato siglato tra i due Paesi il 26 febbraio 2015 seguendo il Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell’OCSE.Ora a distanza di quasi due anni è arrivato in dirittura d’arrivo.
Adesso, così come è successo anche con la Svizzera, viene abbattuto il segreto bancario tra i due Paesi che potranno collaborare nello scambio di informazioni "verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle rispettive legislazioni interne, nonchè quelle verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione delle imposte convenzionalmente previste, per il recupero dei crediti fiscali e per le indagini o i procedimenti per reati tributari".
L’accordo prevede che il Paese che riceve una richiesta di informazioni fiscali, fornisca all’altro Paese che ne ha fatto richiesta tutti i dati utili agli accertamenti, indipendentemente dal fatto che tali informazioni possano delineare o meno un reato fiscale commesso nel Paese che deve fornire le informazioni. Grazie a tale accordo, il Liechtenstein esce dalla black-list fiscale-finanziaria.
E’ un risvolto di non poco conto per tutti i contribuenti italiani che intendono avvalersi della voluntary disclosure.
Infatti, in tema di monitoraggio fiscale, la voluntary disclosure prevede che ci siano due trattamenti differenti a seconda che i capitali siano detenuti illegalmente all’estero in Paesi "collaborativi", cioè gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, o in Stati a "fiscalità privilegiata", cioè nei Paesi Black List appunto.
Chiaramente ci sono dei benefici ulteriori nel caso in cui il denaro rientri dai Paesi appartenenti alla White List, così come lo è adesso il Liechtenstein.
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