Scia: dopo 18 mesi non è più possibile annullare l'autorizzazione


La Pubblica Amministrazione non può annullare d’ufficio un provvedimento in autotutela decorso tale termine
Scia: dopo 18 mesi non è più possibile annullare l'autorizzazione

Quello che era un "termine ragionevole" entro il quale la Pubblica Amministrazione poteva annullare d’ufficio un provvedimento in autotulela è diventato perentoriamente 18 mesi. Non è più lasciato un termine generico, ma un periodo bene definito.

L’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, così come è stato modificato, infatti, recita: "Il provvedimento amministrativo illegittimo (...) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (...)".

Quindi, anche per la Scia, il termine entro il quale la P.A. non può più annullare d’ufficio un’autorizzazione in autotutela è di 18 mesi.

E’ di certo una modifica che dà maggiore sicurezza a coloro i quali intraprendono lavori di ristrutturazioni che prevedono la sola presentazione della Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività) come titolo abilitativo degli interventi. Oltre i 18 mesi, le opere sono al riparo da contestazioni, controversie o rimozioni.

La Scia, ricordiamolo, ha sostituito dal 2010 la Dia e già tale sostituzione ha rappresentato una semplificazione. Con la Dia, infatti, era necessario aspettare 30 giorni di tempo prima di iniziare i lavori: il tempo necessario affinché il Comune di competenza facesse i controlli del caso.Adesso, con la Scia, è possibile cominciare immediatamente l’esecuzione degli interventi edilizi con la presentazione di dichiarazioni e asseverazioni di un tecnico autorizzato sul quale ricadono maggiori responsabilità.

Bisogna dire che anche con la Scia il Comune ha 30 giorni di tempo per effettuare i controlli e richiedere, in caso di violazioni, la rimozione delle opere già realizzate. Decorsi i 30 giorni, poi, non si è ancora totalmente al sicuro perché per "ragioni di interesse pubblico", la P.A. può, come si è detto, annullare l’autorizzazione servendosi dell’autotutela entro 18 mesi. Fortunatamente, però, tale ultimo termine è ben definito limitando la generica dicitura del "termine ragionevole".

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