Scia: dopo 18 mesi non è più possibile annullare l'autorizzazione
La Pubblica Amministrazione non può annullare d’ufficio un provvedimento in autotutela decorso tale termine
Quello che era un "termine ragionevole" entro il quale la Pubblica Amministrazione poteva annullare d’ufficio un provvedimento in autotulela è diventato perentoriamente 18 mesi. Non è più lasciato un termine generico, ma un periodo bene definito.
L’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, così come è stato modificato, infatti, recita: "Il provvedimento amministrativo illegittimo (...) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (...)".
Quindi, anche per la Scia, il termine entro il quale la P.A. non può più annullare d’ufficio un’autorizzazione in autotutela è di 18 mesi.
E’ di certo una modifica che dà maggiore sicurezza a coloro i quali intraprendono lavori di ristrutturazioni che prevedono la sola presentazione della Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività) come titolo abilitativo degli interventi. Oltre i 18 mesi, le opere sono al riparo da contestazioni, controversie o rimozioni.
La Scia, ricordiamolo, ha sostituito dal 2010 la Dia e già tale sostituzione ha rappresentato una semplificazione. Con la Dia, infatti, era necessario aspettare 30 giorni di tempo prima di iniziare i lavori: il tempo necessario affinché il Comune di competenza facesse i controlli del caso.Adesso, con la Scia, è possibile cominciare immediatamente l’esecuzione degli interventi edilizi con la presentazione di dichiarazioni e asseverazioni di un tecnico autorizzato sul quale ricadono maggiori responsabilità.
Bisogna dire che anche con la Scia il Comune ha 30 giorni di tempo per effettuare i controlli e richiedere, in caso di violazioni, la rimozione delle opere già realizzate. Decorsi i 30 giorni, poi, non si è ancora totalmente al sicuro perché per "ragioni di interesse pubblico", la P.A. può, come si è detto, annullare l’autorizzazione servendosi dell’autotutela entro 18 mesi. Fortunatamente, però, tale ultimo termine è ben definito limitando la generica dicitura del "termine ragionevole".
L’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, così come è stato modificato, infatti, recita: "Il provvedimento amministrativo illegittimo (...) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (...)".
Quindi, anche per la Scia, il termine entro il quale la P.A. non può più annullare d’ufficio un’autorizzazione in autotutela è di 18 mesi.
E’ di certo una modifica che dà maggiore sicurezza a coloro i quali intraprendono lavori di ristrutturazioni che prevedono la sola presentazione della Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività) come titolo abilitativo degli interventi. Oltre i 18 mesi, le opere sono al riparo da contestazioni, controversie o rimozioni.
La Scia, ricordiamolo, ha sostituito dal 2010 la Dia e già tale sostituzione ha rappresentato una semplificazione. Con la Dia, infatti, era necessario aspettare 30 giorni di tempo prima di iniziare i lavori: il tempo necessario affinché il Comune di competenza facesse i controlli del caso.Adesso, con la Scia, è possibile cominciare immediatamente l’esecuzione degli interventi edilizi con la presentazione di dichiarazioni e asseverazioni di un tecnico autorizzato sul quale ricadono maggiori responsabilità.
Bisogna dire che anche con la Scia il Comune ha 30 giorni di tempo per effettuare i controlli e richiedere, in caso di violazioni, la rimozione delle opere già realizzate. Decorsi i 30 giorni, poi, non si è ancora totalmente al sicuro perché per "ragioni di interesse pubblico", la P.A. può, come si è detto, annullare l’autorizzazione servendosi dell’autotutela entro 18 mesi. Fortunatamente, però, tale ultimo termine è ben definito limitando la generica dicitura del "termine ragionevole".
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