Scontrino elettronico anche per i forfettari


Dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi anche per chi aderisce al regime forfettario
Scontrino elettronico anche per i forfettari


Se chi aderisce al regime forfettario non ha l’obbligo di emettere la fattura elettronica (in base all'articolo 1, comma 3, del D.lgs.127/2015), lo stesso non si può dire per l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Dal prossimo 1° gennaio 2020, infatti, tutti gli esercenti che operano nel commercio al dettaglio o in attività assimilate (come indicate dall’articolo 22 del DPR 633/72) dovranno memorizzare e trasmettere per via telematica i corrispettivi quotidiani. Ciò significa che dovranno dotarsi di un nuovo registratore di cassa telematico o adattare quello posseduto oppure, in alternativa, dovranno inviare i dati attraverso il portale web dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla sezione “Fatture e Corrispettivi” e selezionare “documento commerciale online”.

In base all’articolo 22 del D.lgs. 127/2015 sono considerate commercio al minuto e attività assimilate (elenco delle principali):

1) le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Dunque, indipendentemente dal volume di affari, che deve essere inferiore ai 65 mila euro annui per rientrare nel regime forfettario, gli esercenti che svolgono l’attività di vendita al minuto o assimilate sono obbligati allo scontrino elettronico. Inoltre, vi è l’obbligo di emettere fattura, sia cartacea che elettronica, se il cliente lo richiede (i forfettari che non hanno l’obbligo della fatturazione elettronica possono emettere fattura cartacea).

E’ bene precisare, però, che fino al 30 giugno 2020 è stata prevista una “moratoria delle sanzioni” per consentire di mettersi in regola e di dotarsi di un registratore di cassa telematico.

Nel primo semestre dell’anno prossimo, infatti, chi non memorizzerà e trasmetterà i dati in modalità telematica non sarà sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 1, comma 6, del D.lgs. 127/2015, a patto che le informazioni siano inviate entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni commerciali e fatte salve le liquidazioni Iva.

Dunque, nel corso del primo semestre 2020 in cui ci sarà il periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 per potersi mettere in regola con la normativa, le sanzioni saranno sospese se si inviano i dati all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo della data di effettuazione delle operazioni.

A partire dal 1° luglio, invece, in base all’articolo 2, comma 6, del D.lgs. 127/2015, scatteranno le sanzioni previste:

1.    Sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato nel caso di:
•    mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
•    emissione dei documenti fiscali con importi inferiori al dovuto;
•    omesse annotazioni nel registro dei corrispettivi.

2.    Sanzione accessoria che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, oppure la sospensione dell’attività stessa; nei casi più gravi di recidiva, ovvero se vengono contestate quattro diverse violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, in un periodo di cinque anni, la sospensione va da tre giorni ad un mese; se l’importo della violazione supera i 50 mila euro, la sospensione va da uno a sei mesi.

3.    Nel caso di omessa trasmissione telematica dei dati a causa di malfunzionamenti ai registratori di cassa telematici, se non si richiede tempestivamente un intervento per la manutenzione del misuratore fiscale, si è soggetti a una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro a 2 mila euro.

Infine, si ricorda che in base ai decreti del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) sullo scontrino elettronico sono esonerati dalla memorizzazione e trasmissione dei dati in via telematica:
•    i tabaccai
•    i giornalai
•    i venditori di prodotti agricoli
•    chi presta servizi di telecomunicazione e radiodiffusione
•    chi presta servizi di trasporto pubblico di persone e veicoli (come i tassisti).

Per loro continua a esistere l’obbligo di annotare in maniera cartacea, sul libro dei corrispettivi, l’ammontare degli introiti giornalieri.

 

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