Scontrino elettronico, esonerati i proventi da slot machine e video lottery
Gli introiti derivanti da apparecchi da gioco lecito collocati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta 9 del 21 gennaio scorso all’interpello presentato da una società che si occupa di gestire i proventi da gioco lecito.
Nello specifico, la società opera in qualità di service per la raccolta delle somme di denaro giocate con apparecchi da intrattenimento che si considerano idonei per il gioco lecito in base all’art. 110, comma 6, lettera a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e collocati nei bar, nelle tabaccherie, nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, nelle sale bingo ecc…
In particolare, la società che ha presentato l’interpello svolge le due seguenti attività:
1. Raccoglie il denaro delle giocate – comprensive di prelievo erariale unico (PREU) e di canone di concessione – in qualità di service per conto di una società committente che detiene la proprietà degli apparecchi da gioco lecito;
2. Gestisce direttamente apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro (come giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay, ecc.) di sua proprietà
Per quanto riguarda la prima attività, la società percepisce compensi differenti, esenti da Iva, a seconda della tipologia di apparecchio gestito che vengono annotati nel proprio registro dei corrispettivi.
Nel secondo caso (gestione diretta di apparecchi di proprietà) la verifica delle somme incassate dagli apparecchi viene effettuata dai dipendenti della società e vengono annotati nel registro dei corrispettivi con aliquota Iva al 22%.
Detto ciò, la società istante ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito all’obbligo o all’esonero della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ipotizzando che nel suo caso vi sia l’esonero dallo scontrino elettronico.
Secondo l’istante, l’esonero dallo scontrino elettronico deriverebbe dal fatto che non vi sarebbe neppure l’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Infatti, in base all’art. 2, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 afferma che non sono soggette all'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.
Dunque, la società ritiene di poter annotare i proventi nel relativo registro dei corrispettivi senza avere l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate.
La risposta dell’AdE parte dalla citazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 il quale impone l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020 alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Nella risposta si cita, inoltre, l'articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 che esclude dall'obbligo di emissione della fattura le operazioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 6) e, quindi, i compensi ricevuto dalla società che ha proposto l’istanza da parte del committente possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi.
Sulla seconda tipologia di attività della società istante, ovvero relativi agli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, l’Agenzia delle Entrate specifica che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.m. del 10 maggio 2019 stabilisce che "1. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (…) non si applica:
a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015".
Infine, nella risposta si cita l'articolo 2, comma 1, lettera g) del d.P.R. n. 696 del 1996 (indicato dall’istante)
Dunque, in conclusione, i corrispettivi derivanti da apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi.
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