Separazione: dichiarazioni dei figli minori
In sede di addebito nella separazione, le dichiarazioni rese dai figli minori non hanno valenza probatoria

La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 43/15, ha sicuramente aperto un dibattito in materia di addebito in sede di separazione dei coniugi dichiarando che le testimonianze dei figli minori non hanno valore probatorio, ma devono essere considerate come mere audizioni dei minori.
Il caso che si è trovata a dirimere la Corte di Appello di Salerno è quello di una coppia che si è separata dopo il tradimento della moglie.
Il Tribunale di primo grado di Salerno ha accolto la domanda di addebito della separazione proposta dal marito e ha rigettato la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta dalla donna, dato che era stato provato, secondo i giudici, il nesso causale tra l’infedeltà della moglie e la crisi coniugale. E ciò anche grazie alle testimonianze resa dalla figlia minore della coppia, visto che la donna non si era presentata all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale.
Ma la successiva Corte di Appello di Salerno ha ribaltato la sentenza di merito di primo grado dichiarando che le testimonianze dei figli minori non possono essere assunte come prove. Non hanno, dunque, valore probatorio. Sono, semmai, dichiarazioni inquadrate nell'ambito dell'audizione dei minori che non possono fornire "ulteriori elementi di prova". E inoltre, "la mancata comparizione all'udienza (della moglie, ndr) fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale di per sé sola, ossia in assenza di ulteriori elementi probatori, non vale a comprovare la domanda di addebito...".
Nella sentenza, Infatti, si legge: "le dichiarazioni rese dalla figlia delle parti in causa non potendo essere inquadrate né nello schema della testimonianza... né nell'ambito di un qualsiasi altro mezzo istruttorio... non possono assumere valenza probatoria rispetto alla domanda di addebito della separazione. Deve, pertanto, concludersi che la domanda di addebito della separazione proposta" (in primo grado, ndr) "non è meritevole di accoglimento in quanto non risulta adeguatamente comprovata".
E ancora: "il rigetto della suindicata domanda riverbera i suoi effetti - così come espressamente dedotto dall'appellante con l'atto di gravame - sulla domanda tesa ad ottenere l'attribuzione di un assegno di mantenimento. Il Giudice di prime cure, infatti, ha respinto tale domanda, pur riconoscendo che la predetta non svolge alcuna attività lavorativa, proprio perché la separazione è stata a lei addebitata... Nel caso di specie ad avviso della Corte i dati processuali acquisiti consentono di affermare che sussiste una disparità tra le posizioni economiche dei coniugi tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in suo favore".
In definitiva, l’uomo non ha ottenuto l’addebito della separazione a carico della ex moglie e dovrà, invece, versare l’assegno di mantenimento.
Se vi trovate in un caso simile e avete bisogno di un avvocato, cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
Il caso che si è trovata a dirimere la Corte di Appello di Salerno è quello di una coppia che si è separata dopo il tradimento della moglie.
Il Tribunale di primo grado di Salerno ha accolto la domanda di addebito della separazione proposta dal marito e ha rigettato la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta dalla donna, dato che era stato provato, secondo i giudici, il nesso causale tra l’infedeltà della moglie e la crisi coniugale. E ciò anche grazie alle testimonianze resa dalla figlia minore della coppia, visto che la donna non si era presentata all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale.
Ma la successiva Corte di Appello di Salerno ha ribaltato la sentenza di merito di primo grado dichiarando che le testimonianze dei figli minori non possono essere assunte come prove. Non hanno, dunque, valore probatorio. Sono, semmai, dichiarazioni inquadrate nell'ambito dell'audizione dei minori che non possono fornire "ulteriori elementi di prova". E inoltre, "la mancata comparizione all'udienza (della moglie, ndr) fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale di per sé sola, ossia in assenza di ulteriori elementi probatori, non vale a comprovare la domanda di addebito...".
Nella sentenza, Infatti, si legge: "le dichiarazioni rese dalla figlia delle parti in causa non potendo essere inquadrate né nello schema della testimonianza... né nell'ambito di un qualsiasi altro mezzo istruttorio... non possono assumere valenza probatoria rispetto alla domanda di addebito della separazione. Deve, pertanto, concludersi che la domanda di addebito della separazione proposta" (in primo grado, ndr) "non è meritevole di accoglimento in quanto non risulta adeguatamente comprovata".
E ancora: "il rigetto della suindicata domanda riverbera i suoi effetti - così come espressamente dedotto dall'appellante con l'atto di gravame - sulla domanda tesa ad ottenere l'attribuzione di un assegno di mantenimento. Il Giudice di prime cure, infatti, ha respinto tale domanda, pur riconoscendo che la predetta non svolge alcuna attività lavorativa, proprio perché la separazione è stata a lei addebitata... Nel caso di specie ad avviso della Corte i dati processuali acquisiti consentono di affermare che sussiste una disparità tra le posizioni economiche dei coniugi tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in suo favore".
In definitiva, l’uomo non ha ottenuto l’addebito della separazione a carico della ex moglie e dovrà, invece, versare l’assegno di mantenimento.
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