Sgravi contributivi per i contratti aziendali
Sgravi per i datori di lavoro che siglano contratti che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori

La domanda per ottenere gli sgravi contributivi deve essere presentata on line entro il 15 novembre 2017.
Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Con il Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017 (attuativo dell’art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80) è stato introdotto uno sgravio fiscale ad appannaggio dei datori di lavoro che siglano contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata di almeno il 70% dei lavoratori.
Dopo il decreto attuativo, anche l’Inps, con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017, ha diffuso le istruzioni operative e le modalità di accesso per ottenere il beneficio.
I beneficiari sono i datori di lavoro privati che hanno sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che abbiano clausole migliori rispetto ai contratti nazionali di settore o di precedenti contratti aziendali.
La somma stanziata è pari a 55 milioni di euro per il 2017 e pari a 54 milioni di euro per l’anno 2018. Il datore di lavoro può presentare istanza per il 2017 o per il 2018, in base ai termini di presentazione, ma può fruire solo delle agevolazioni solo per uno dei due anni del biennio. Se ci si vuole avvalere dei benefici per l’anno 2017, riferibili ai contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, occorre presentare istanza entro il 15 novembre 2017. Altrimenti si può proporre istanza per i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, che si avvarranno sulle risorse stanziate per il 2018.
In base alla circolare Inps: "l’ammontare dello sgravio è calcolato in base a 2 tipologie di quote, rispetto al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale. Nello specifico, le due quote prevedono:
"• Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;
• Quota B: ottenuta ripartendo l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro".
Dunque, è importante consultare un consulente del lavoro per conoscere meglio questa nuova opportunità per le imprese e capire se è meglio presentare la domanda adesso, entro il 15 novembre, oppure più in là per usufruire dei fondi stanziati per il 2018. Cercalo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Con il Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017 (attuativo dell’art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80) è stato introdotto uno sgravio fiscale ad appannaggio dei datori di lavoro che siglano contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata di almeno il 70% dei lavoratori.
Dopo il decreto attuativo, anche l’Inps, con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017, ha diffuso le istruzioni operative e le modalità di accesso per ottenere il beneficio.
I beneficiari sono i datori di lavoro privati che hanno sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che abbiano clausole migliori rispetto ai contratti nazionali di settore o di precedenti contratti aziendali.
La somma stanziata è pari a 55 milioni di euro per il 2017 e pari a 54 milioni di euro per l’anno 2018. Il datore di lavoro può presentare istanza per il 2017 o per il 2018, in base ai termini di presentazione, ma può fruire solo delle agevolazioni solo per uno dei due anni del biennio. Se ci si vuole avvalere dei benefici per l’anno 2017, riferibili ai contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, occorre presentare istanza entro il 15 novembre 2017. Altrimenti si può proporre istanza per i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, che si avvarranno sulle risorse stanziate per il 2018.
In base alla circolare Inps: "l’ammontare dello sgravio è calcolato in base a 2 tipologie di quote, rispetto al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale. Nello specifico, le due quote prevedono:
"• Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;
• Quota B: ottenuta ripartendo l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro".
Dunque, è importante consultare un consulente del lavoro per conoscere meglio questa nuova opportunità per le imprese e capire se è meglio presentare la domanda adesso, entro il 15 novembre, oppure più in là per usufruire dei fondi stanziati per il 2018. Cercalo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
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