Si possono detrarre le spese per la mensa scolastica


L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi su chi può detrarre le spese e come
Si possono detrarre le spese per la mensa scolastica

Nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016 (circolare n. 18/E) viene chiarito in maniera esaustiva se i costi sostenuti per il servizio mensa scolastica siano detraibili ai fini IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.

La richiesta di chiarimenti è stata avanzata dal Coordinamento Nazionale dei Caf e da altri soggetti impegnati in questo periodo con le dichiarazioni dei redditi. In particolare, è staro chiesto all’Agenzia delle Entrate se le spese per la mensa scolastica siano detraibili anche nel caso in cui la refezione sia fornita da soggetti diversi dalla scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve essere certificata la spesa sostenuta.

Nella circolare menzionata, l’agenzia delle Entrate afferma che "le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, e quindi detraibili - anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado".

Da quest’anno, dunque, possono essere portate in detrazione anche le spese per il servizio della mensa scolastica.
Ma a chi spetta la detrazione e come?
Innanzitutto la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il bollettino postale o bancario delle spese del servizio di refezione. Se, però, nel bollettino è indicato solo il nome dell’alunno, allora la detrazione spetta a entrambi i genitori nella misura del 50%.

Poi, da un punto di vista formale, l’Agenzia delle Entrate comunica che "ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente".

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