Si può condonare un solo piano?


Consiglio di Stato: “l’opera abusiva va identificata con riferimento alla unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare”
Si può condonare un solo piano?

Si può condonare un piano solo di un edificio? No, se non si considera l’intero edificio. E’ la secca risposta che si può trarre dalla sentenza n. 2985 del 12 giugno 2014 del Consiglio di Stato, sezione VI che si è trovata a dirimere il caso di due cittadini campani che avevano fatto ricorso contro il Comune di Caivano perché si sono visti respingere la domanda di condono edilizio. In particolare, i due ricorrenti si erano rivolti al Consiglio di Stato dopo aver perso la causa di fronte al Tar della Campania presso la quale i due ricorrenti avevano chiesto il condono in relazione a due distinte unità abitative poste al secondo piano di un edificio.

Il Consiglio di Stato ha ribadito quanto affermato dal Tar della Campania in quanto "l'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento alla unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, ove sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione in più unità abitative, e non essendo consentita la presentazione di distinte domande per aggirare il limite di volumetria normativamente previsto (d.p.r. n. 380/2001 - T.U. Edilizia)".

Il punto è racchiuso tutto in un concetto: unitarietà dell’immobile. Innanzitutto va detto che il primo comma dell’articolo 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie) della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 recita "Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria".

E infatti, i due ricorrenti avevano fatto ricorso perché le due unità abitative avevano una volumetria inferiore al limite indicato dalla legge di 750 metri cubi. Ciò nonostante, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso "per il mancato versamento dell'intera oblazione dovuta e degli oneri concessori e la mancata presentazione dell'istanza di condono edilizio (anche) per la restante porzione di fabbricato situata al piano terra e primo piano".

Dunque, non era stato sufficiente aver presentato richiesta di condono per il solo secondo piano e, tra l’altro, per due unità abitative edilizie differenti, in quanto tutto l’edificio doveva essere sottoposto a condono, essendo abusivo. Una richiesta che è parsa elusiva dei termini di volumetria prevista per legge. Nella sentenza, infatti, si legge, "la giurisprudenza ha chiarito che il limite massimo di cubatura va riferito all'immobile o al complesso immobiliare nella sua unitarietà, ove è stato realizzato l'abuso edilizio in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione dell'opera in più unità abitative; non è possibile perciò utilizzare separate domande per aggirare il limite di volumetria previsto di 750mc, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso, trattandosi di limite inderogabile per escludere in radice la realizzazione di opere abusive (si citano: Corte Costituzionale, 23 luglio 1996, n. 302; Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n. 1229; Cassazione penale, sez. III, 19 aprile 2005, n. 20161)".


 

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