Sicurezza sul lavoro: cosa prevede il protocollo anti Covid-19

Per fronteggiare e contenere il contagio epidemiologico da Covid-19, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, in accordo con il Governo, hanno stipulato il 14 marzo 2020 il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” poi integrato il successivo 24 aprile.
Tale protocollo è finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, il Governo si è mosso in tal senso promuovendo “intese tra organizzazioni datoriali e sindacati” (art. 1, comma 1, punto 9, del DPCM 11 marzo 2020) dettando alcune raccomandazioni contenute nei punti 7 e 8, art. 1, comma 1, del citato DPCM.
In merito alle attività produttive e professionali, si esorta che le aziende:
• facciano ricorso, laddove possibile, allo smart working (o lavoro agile);
• incentivino le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
• sospendano le attività dei reparti non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli interni di sicurezza anti-contagio (Modelli 231) e, laddove non sia possibile rispettare il distanziamento di almeno un metro, munire i propri dipendenti di adeguati dispositivi di protezione individuale;
• incentivino la sanificazione dei luoghi di lavoro;
• limitino gli spostamenti all’interno degli ambienti di lavoro e contingentino l’accesso agli spazi comuni.
Sulla base di tali raccomandazioni, sindacati e datori di lavoro hanno previsto uno specifico protocollo che prevede i seguenti punti:
1. Informazioni;
2. Accesso alla sede di lavoro;
3. Igiene in azienda;
4. Spazi comuni e spostamenti;
5. Come trattare un caso sintomatico in azienda;
6. Ruolo del Medico competente e RLS.
Vediamo brevemente i seguenti punti.
Indice:
Informazione
Attraverso i mezzi di comunicazione più idonei, che prevedono anche l’utilizzo di dépliant o bacheche aziendali, il datore di lavoro deve informare i dipendenti in merito alle misure adottate dalle Autorità e dall’azienda stessa per evitare i contagi. Tra le informazioni devono essere incluse:
• L'obbligo di restare a casa se si ha la febbre oltre 37.5 o se si hanno altri sintomi influenzali. In tali casi si deve chiamare il proprio medico curante e l’autorità sanitaria;
• L’accettazione di non poter entrare o restare in azienda se vi siano delle condizioni di pericolo quali sintomi influenzali, febbre, contatti recenti con persone provenienti da zone a rischio o positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc…
• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel momento in cui si è in azienda
• Mantenere (laddove possibile) la distanza di sicurezza di almeno un metro, lavarsi le mani e osservare tutte le necessarie regole di igiene;
• L'impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro nel caso si abbiano sintomi influenzali durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Accesso alla sede di lavoro
Prima che il dipendente entri sul luogo di lavoro, il datore può sottoporlo alla misurazione della temperatura e se risulterà maggiore di 37,5 il lavoratore non potrà accedere in azienda e sarà momentaneamente isolato. Contestualmente, il dipendente dovrà contattare il so medico curante.
L’accesso sarà altresì negato a chi, negli ultimi 14 giorni è stato a contatto con persone affette da Coronavirus o proveniente da zone a rischio.
Per i fornitori esterni o clienti devono essere previsti percorsi e tempistiche di ingresso tali da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, mentre il trasportatore, durante le attività di carico e scarico, dovrà rispettare rigorosamente la distanza minima di un metro dal personale del cantiere;
Per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno è obbligatorio prevedere o installare servizi igienici dedicati, garantendo una pulizia giornaliera, che non devono essere utilizzati dal personale del cantiere.
Igiene in azienda
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e degli spazi comuni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, il datore di lavoro deve sanificarli secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, oltre a prevedere una ventilazione se necessario.
Tutti le persone presenti in azienda devono rispettare le norme igieniche necessarie per evitare il contagio, in particolar modo lavandosi le mani con appositi saponi e detergenti forniti dal datore di lavoro.
Se non è possibile il distanziamento di almeno un metro, il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale necessari (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).
Spazi comuni e spostamenti
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc...), è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali; il tempo di sosta all’interno di tali spazi deve essere limitato e, comunque, i presenti devono rispettare il distanziamento di almeno 1 metro.
Il datore di lavoro provvede alla sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni, comprese delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Gli accessi e le uscite dal posto di lavoro devono essere scaglionati (anche prevedendo orari differenti di entrata e di uscita) per poter rispettare il distanziamento sociale. Se possibile è bene dedicare porte di ingresso di accesso e di uscita differenti.
Durante l’attività lavorativa, è raccomandato di limitare al minimo gli spostamenti all’interno dei locali e, laddove possibile, ricorrere allo smart working, anche per la formazione dei dipendenti.
Come trattare un caso sintomatico in azienda
Se un dipendente sviluppa una febbre superiore a 37,5 mentre sta lavorando, deve dichiararlo immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.
Il datore di lavoro deve avvisare immediatamente le autorità sanitarie competenti e deve individuare ed isolare coloro che, sul posto di lavoro, sono stati a contatto con il lavoratore contagiato.
Medico competente e RLS
Il medico competente, in collaborazione con il datore di lavoro e con l’RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) o l’RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) deve individuare e segnalare all'azienda dipendenti che presentino patologie o condizioni di salute di particolare fragilità nel rispetto della privacy.
Il medico competente, inoltre, deve valutare la situazione anche in merito al reinserimento del personale che è guarito dal Covid-19 e che presenta condizioni di fragilità in merito alla sua salute. Per tali scopi deve essere costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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