Sicurezza sul lavoro e Covid-19: le novità

Oggi la sicurezza sul lavoro ha un rischio in più da tenere in considerazione: stiamo parlando del Covid-19. Questo significa nell'ambito dell'attuale emergenza sanitaria l'azienda o il datore di lavoro sono tenuti a garantire un ambiente in cui sono previste e rispettate regole adottate con lo scopo di evitare al lavoratore di incorrere nel rischio di contrarre il virus.
Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali
Art. 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Art. 41 della Costituzione. L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.]. Non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.]. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 13 della Costituzione. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Art. 16 della Costituzione. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Art. 2087 del Codice Civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La sicurezza e la salute del lavoratore si coniuga sulle seguenti tre integrità:
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Integrità fisica (salute e sicurezza nel lavoro);
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Integrità morale (onore e decoro personale);
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Integrità psicologica (art. 28 D.lgs. 81/08, stress‐lavoro correlato, mobbing, etc.).
Novità relative alla sicurezza sul luogo di lavoro in tempo di pandemia
La Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e vede l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione
La direttiva allegata inserisce SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici pericolosi per l'uomo.
La Commissione Europea il 26/6/2020 ha inoltre approvato la "Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS- CoV-2 nell'esercizio della professione".
Regole anti-Covid-19 da seguire sul luogo di lavoro
Sono raccomandate in tutti i luoghi di lavoro le seguenti specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2:
- Sia attuato il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo 2021;
- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
Inoltre è opportuno:
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garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
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raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
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assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
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favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
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