Sicurezza sul lavoro: il modello 231 ai tempi del Covid-19


L'ente che adotta o che modifica il modello organizzativo 231 già esistente a fronte dei nuovi protocolli di sicurezza non è responsabile e non rischia le sanzioni previste
Sicurezza sul lavoro: il modello 231 ai tempi del Covid-19

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro paese la responsabilità penale degli enti, che si affianca alla responsabilità di colui che, all’interno dell’ente, commette il reato.

La normativa in oggetto prescrive la necessità, per l’ente, di dotarsi di modelli organizzativi e procedure per la messa in sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro come prevede Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).

In caso contrario, l’ente dovrà rispondere penalmente per gli eventuali reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime.

A partire da fine febbraio, ovvero da quando è esplosa l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel nostro paese, le aziende che già adottavano modelli 231 al loro interno, hanno dovuto modificare i protocolli seguiti e mettere in atto ulteriori misure di sicurezza per evitare il contagio tra i lavoratori.

Il 14 marzo 2020, sindacati e imprese, in accordo con il Governo, hanno siglato un protocollo proprio per “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”. Il protocollo, poi, è stato integrato il successivo 24 aprile.

In tema, poi, di responsabilità del datore di lavoro nel caso di lavoratore contagiato, è intervenuta anche l’Inail con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 in cui si esclude l’automatismo tra il contagio da Coronavirus del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro e si considera la malattia come infortunio sul lavoro.

Dunque, in presenza di modelli organizzativi che rispettino la normativa del D.lgs. 81/2008, non vi è responsabilità del datore di lavoro.

Infatti, il comma 2 dell’art. 5 del Codice 231 prescrive che “L´ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 (“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell´ente o di una sua unità organizzativa e persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ndr) hanno agito nell´interesse esclusivo proprio o di terzi”.

L’interesse in questione è da considerare come un vantaggio che sia economico, competitivo, di risparmio o di immagine e, per tale vantaggio, l’ente può essere sanzionato. Lo steso vale se l’ente viola la normativa in tema di sicurezza sul lavoro in maniera reiterata, sistematica e consapevole.

Come detto, l’ente può essere punito penalmente per i reati di omicidio colposo, lesioni gravi colpose e lesioni gravissime colpose.

E’ l’art. 25 septies del D.lgs. 231/01 che stabilisce le sanzioni pecuniarie per l’Ente:

- l’omicidio colposo (come previsto dall’art. 589, comma 1, del codice penale) è punito con una sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote;

- l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (come previsto dall’art. 589, comma 2, del codice penale) è punti con una sanzione pecuniaria compresa tra 250 quote e 500 quote;

- le lesioni gravi e gravissime in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (come previsto dall’art. 590, comma 3, del codice penale) è punito con una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’ente può subire anche le misure interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Codice 231 che sono:

a) l´interdizione dall´esercizio dell´attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l´esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se dovessero essere applicate:

- per l’omicidio colposo hanno una durata compresa tra i tre mesi e un anno;

- per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro hanno una durata compresa tra i tre mesi e un anno;

- per le lesioni gravi e gravissime hanno una durata non superiore a sei mesi.

Il modello organizzativo 231 non è definitivo. Dunque chi già lo adotta, deve costantemente monitorare i protocolli e i processi in modo da aggiornare i documenti che definiscono rischi e procedure.

La diffusione del Covid-19 ha imposto una rapida revisione delle misure di protezione in base al protocollo siglato da imprese e sindacati, con l’accordo del Governo, e definito il 24 aprile scorso.

Sulla base di tale protocollo è necessario adeguare il modello organizzativo aziendale 231 per evitare le sanzioni per l’ente.

 

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