Silenzio-assenso: ora vale anche per il centro storico


Il silenzio-assenso è stato esteso anche per le autorizzazioni rilasciate dagli enti amministrativi preposti alla tutela ambientale, della salute dei cittadini, e dei beni culturali
Silenzio-assenso: ora vale anche per il centro storico

Nel programma della semplificazione burocratica è stato spuntato un altro obiettivo: la regola del silenzio-assenso è stata estesa anche ai casi in cui a concedere l’autorizzazione per costruire siano, oltre al Comune, gli enti amministrativi preposti alla tutela ambientale, della salute dei cittadini, e dei beni culturali.

In pratica, con la recente riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), è stata allargata tale possibilità anche ai casi di presentazione di Permesso di Costruire per lavori edili in aree o edifici sottoposti a vincoli di carattere storico-artistico o di tutela del territorio. Per i lavori edili in aree o edifici non sottoposti a vincoli, la regola del silenzio-assenso era già stata introdotto con il DL 70/2011 e il successivo DL 69/2013 proprio per semplificare la burocrazia e ridare slancio al settore edilizio.

Vi è, però, solo una differenza temporale tra le due situazioni: nel caso di atti di assenso e nulla osta delle Amministrazioni, senza che vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il silenzio-assenso scatterà dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione del Permesso di Costruire. Nel caso contrario, in cui debbano dare parere favorevole anche gli enti della Pubblica Amministrazione adibiti alla tutela ambientale, della salute dei cittadini, e dei beni culturali, i giorni oltre i quali varrà il silenzio-assenso sono novanta.

Ma quando serve il Permesso di Costruire? Lo chiarisce bene il comma 1 dell’articolo 10 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) che recita:
"1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"


Parlando specificatamente degli edifici sottoposti a vincoli, i lavori edili più comuni sono quelli riguardano la ristrutturazione e la riqualificazione di appartamenti ubicati nei centri storici delle città.
Adesso, grazie a tale snellimento burocratico, si potranno programmare interventi edili con la possibilità di ottenere il Permesso di Costruire in tempi più brevi e più certi! Infine: occorre ricordarsi che l’unico esperto titolato a progettare ed eseguire i lavori in zone sottoposte a vincoli storico-artistici è solo l’architetto!

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