Sismabonus: è possibile ottenerlo anche con un’asseverazione tardiva?


E’ possibile usufruire delle detrazioni del Sismabonus anche se l’asseverazione non è stata allegata contestualmente al permesso di costruire?
Sismabonus: è possibile ottenerlo anche con un’asseverazione tardiva?

Con la risposta n. 300 del 2 settembre 2020 a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quando è possibile usufruire delle detrazioni previste dal Sismabonus anche se l’asseverazione del tecnico abilitato sul miglioramento della classe sismica è allegata successivamente al permesso di costruire rilasciato dall’ufficio apposito del Comune di competenza.

Il caso analizzato dall’agenzia fiscale è quello di un contribuente che vorrebbe acquistare un’abitazione in corso di costruzione. Il progetto immobiliare prevede la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con ampliamento della volumetria e con una miglioria sismica.

L’inizio dei lavori è avvenuto il 15 febbraio 2019.

L’immobile in costruzione è ubicato in una zona sismica 3 che, dopo il DL 34/2019, rientra tra quelle per le quali è stato esteso il Sismabonus.

Però, al momento dell’istanza del permesso di costruire presentata dalla società venditrice, depositata il 10 giugno 2017, non era stata allegata l’asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio poiché al momento non erano previste detrazioni per lavori antisismici su fabbricati in zona sismica 3.

Di conseguenza, l’asseverazione non era stata inserita nell’istanza.

Solo dopo l’ampliamento anche alla zona sismica 3 della previsione dei benefici fiscali, la società venditrice ha provveduto ad integrare la pratica edilizia con l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio ante e post intervento.

L'Istante ha chiesto, dunque, se ai fini della fruizione del Sismbonus abbia rilevanza la data di protocollo dell'asseverazione che è posteriore a quella dell’istanza del permesso di costruire e, comunque, posteriore anche all'avvio dei lavori.

Per rispondere al quesito del contribuente, l’Agenzia delle Entrate muove i passi dal dispositivo dell’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, così come inserito dall'articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

La norma recita che: “Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater (dello stesso articolo 16 del DL 63/2013, ndr) siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3  (…), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (…)”.

La norma così come attualmente vigente, come già accennato, è stata inserita dall’art. 46-quater del DL 50/2017, n. 50, ma è stata successivamente modificata dall'articolo 8 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 “che ne ha esteso l'ambito applicativo - in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona sismica 1 – anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3.

Nel caso in questione, l’agevolazione anche per le zone sismiche 3 è stata introdotta sia dopo l’istanza del permesso di costruire, sia dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Ai sensi del decreto ministeriale del 28 febbraio 2017 n. 58 (modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020 n. 24), la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati e il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico del Comune competente, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

A fronte di ciò, l’Agenzia delle Entrate aveva diffuso la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e successivamente la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E con le quali era stato precisato che un'asseverazione tardiva non consentiva l'accesso alla detrazione. Nella risposta n. 300 all’interpello in questione si legge, infatti, che “Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della predetta detrazione sul prezzo di acquisto delle unità immobiliari".

Però, a fronte delle modifiche normative attuate con il DL 34/2019 (che ha ammesso anche le zone sismiche 2 e 3 al Sismabonus) è stato acquisito per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, allo scopo di non discriminare quanti non avevano presentato l’asseverazione a fronte della diversa normativa da quella ora vigente.

In seguito al parere citato del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 con la quale ha precisato che il Sismabonus spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3 che abbiano presentato un’asseverazione tardiva, a patto che:

•    Le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni);

•    L’asseverazione sia presentata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico.

In conclusione, secondo il parere dell’agenzia fiscale, l’istante può usufruire del Sismabonus anche se l’asseverazione è stata presentata in un momento successivo all’istanza di permesso di costruire a patto che l'asseverazione sia presentata dall'impresa venditrice entro la data di stipula del rogito.

 

 

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