Smart working: le ultime novità nei Decreti Ristori

Con le nuove sospensioni nelle zone rosse della didattica digitale integrata DDI (conosciuta anche come didattica a distanza, DAD) e a causa delle possibili quarantene fiduciarie dei figli che sono entrati in contatto con casi positivi sia in ambito scolastico che extrascolastico, i Decreti Ristori 1 e 2 hanno ampliato la portata dello smart working già riproposto con il Decreto Agosto.
Le nuove regole sono valide fino al 31 dicembre 2020.
Facciamo allora il punto della situazione proprio a partire dal Decreto Agosto per poi illustrare le integrazioni successive operate dal Decreto Ristori 1 e Decreto Ristori 2 in ambito di lavoro agile.
Indice:
Lo Smart working nel “Decreto Agosto”
L’articolo 21 bis del Decreto Agosto (Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) disciplina il “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”.
Il Decreto Agosto ha inizialmente previsto il ricorso allo smart working, laddove possibile, nel caso in cui i figli debbano restare a casa in quarantena fiduciaria in seguito a un contatto con persona positiva. Il decreto Ristori, come vedremo più avanti, amplierà il ricorso al lavoro agile anche nei casi di attivazione della DDI (didattica digitale integrata.
Ma torniamo al “Decreto Agosto”, in cui, al primo comma è prevista la possibilità per il lavoratore dipendente di svolgere le proprie mansioni in modalità agile “per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente” disposta dall’Asl a seguito di contatto con persona positiva avvenuto:
• all'interno del plesso scolastico;
• durante lo svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
• all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Requisito specificato dalla norma è che il figlio debba avere un’età inferiore ai 14 anni.
Il congedo retribuito nel “Decreto Agosto”
In alternativa al lavoro agile, nei casi in cui non sia possibile svolgere la propria attività da remoto, uno dei due genitori (e/o in maniera alternata con l’altro genitore) può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio (sempre di età minore ai 14 anni). Anche in questo caso, il limite temporale è il 31 dicembre 2020.
Durante il periodo di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione erogata dall’Inps e calcolata con le stesse modalità previste per il congedo di maternità o paternità. Sono altresì riconosciuti i contributi previdenziali figurativi ai fini della pensione.
L’alternanza tra i genitori nel congedo
Il comma 5 dell’art. 21 del “Decreto Agosto” prevede delle limitazioni all’alternanza del congedo tra i genitori.
Infatti, la norma prevede che un genitore non possa richiedere di usufruire del congedo retribuito se l’altro genitore:
• svolge il lavoro in modalità smart working in base al primo e secondo comma dell’art. 21 del decreto in questione;
• svolge ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità di lavoro agile;
• usufruisce già del congedo retribuito;
• non svolge alcuna attività lavorativa.
Unica deroga al divieto di usufruire del congedo retribuito, come da comma 5, è prevista se il richiedente sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del lavoro agile o del congedo retribuito.
Smart working nel “Decreto Agosto” in caso di figli con disabilità
Art. 21 ter del “Decreto Agosto” è disciplinato il lavoro agile per i genitori con figli con disabilità.
Il dispositivo prescrive che i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
Tale diritto è riconosciuto a condizione che:
• nel nucleo familiare l’altro genitore non sia disoccupato;
• l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Il ricorso allo smart working è possibile fino al 30 giugno 2021.
Lo Smart working nel “Decreto Ristori 1”
Il “Decreto Ristori 1” (Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) va a modificare l’art. 21 bis del “Decreto Agosto” ampliando i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro agile e aumentando l’età dei minori.
Infatti, quanto previsto dall’art. 21 del “Decreto Agosto” viene applicato anche:
• ai minori di 16 anni e non solo a quelli di età inferiore ai 14 anni;
• anche nel caso in cui venga sospesa la didattica in presenza e non solo nei casi di quarantena fiduciaria disposta dall’Asl.
Questo secondo punto è cruciale soprattutto dopo l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre scorso che ha previsto nelle sole zone rose (quelle a più alto rischio contagio) la didattica digitale integrata per le classi seconde e terze delle scuole medie.
Nel caso in cui, però, il figlio abbia un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, l’astensione dal lavoro non è retribuita e non sono riconosciuti i contributi figurativi. Resta il diritto alla conservazione del post di lavoro e il divieto, per il datore, di licenziare il dipendente.
Resta, infine, invariato il temine ultimo per usufruire del lavoro agile o del congedo fino al 31 dicembre 2020.
Lo Smart working nel “Decreto Ristori 2”
Proprio a fronte delle nuove regole sulla didattica previste dal DPCM del 3 novembre 2020, nel “Decreto Ristori 2” è previsto all’art. 13 il “Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado”.
Limitatamente alle zone rosse, cioè quelle caratterizzate da un livello di rischio alto di contagio, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole medie, è previsto un congedo per i lavoratori dipendenti durante tutto il periodo della didattica a distanza.
Il congedo scatta, però, solo se non è possibile il ricorso allo smart working ed eventualmente in alternativa all’altro genitore.
Durante tutto il periodo dell’astensione dal lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione erogata dall’Inps e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
Infine, tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
Per sapere cosa prevede il DPCM sullo smart working leggi l’articolo “Lo smart working nel nuovo DPCM 3 novembre 2020”
Articolo del: