Sospensione contributi previdenziali DL Ristori: i chiarimenti dell’Inps

Con la circolare n. 128 del 12 novembre 2020, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli:
• Art. 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori 1)
• Art. 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori 2)
concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei datori di lavoro privati interessati dalle nuove misure restrittive dei DPCM del 24 ottobre e 3 novembre 2020.
Le misure, ricordiamo, sono state adottate per fornire un sostegno al tessuto economico del nostro paese, nuovamente in crisi a causa della seconda ondata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il dispositivo dell’art. 13 del Decreto Ristori
L’art. 13 del Decreto Ristori (Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) prevede, per alcune tipologie di datori di lavoro privati, la sospensione dei “versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”.
I datori di lavoro interessati sono quelli appartenenti ai settori coinvolti dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristoro 1.
Nel comma 3 della stessa norma prescrive che i contributi previdenziali e assistenziali sospesi e i premi per l’assicurazione obbligatoria, dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021; se non vengono versate due rate, anche non consecutive, si perde il beneficio della rateazione.
Il dispositivo dell’art. 11 del Decreto Ristori 2
Con l’art. 11 del Decreto Ristori 2 (Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), il Governo ha ampliato la platea dei datori di lavoro interessati dalla sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020.
Infatti, la sospensione viene estesa anche:
• ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori 2;
• ai datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle caratterizzate da uno livello di rischio contagio alto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del decreto Rilancio 2.
Per tali datori di lavoro, però, non sono sospesi i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.
Restano invariate, invece, le modalità di versamento procrastinato dei contributi previdenziali e assistenziali che devono sempre essere effettuati:
• in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021; se non vengono versate due rate, anche non consecutive, si perde il beneficio della rateazione.
Oltre a quanto scritto finora, la circolare dell’Inps n. 128 del 12 novembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti
I chiarimenti della circolare Inps n. 128 del 12 novembre 2020
1. Sospensione dei versamenti contributivi
Relativamente alla sospensione dei versamenti contributivi, nell’atto dell’Istituto di previdenza italiana è ulteriormente specificato che la sospensione in questione (ovvero quella prevista dagli art. 13 del DL Ristori 1 e art. 11 del DL Ristori 2) non opera rispetto alla terza rata in scadenza, sempre a novembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto “Rilancio” (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), e all’articolo 97 del Decreto “Agosto” (Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), dei versamenti sospesi ai sensi dei DL 9/2020, 18/2020 (“Cura Italia”), 23/2020 e n. 34/2020 “Decreto Rilancio”). In altre parole, i Decreti Ristori 1 e 2 non sospendono le rate dei versamenti di novembre 2020 decisi con i Decreti dei mesi precedenti elencati.
2. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
I dati identificativi dei datori di lavoro che si avvalgono della sospensione dei contributi prevista dai Decreti Ristori 1 e 2 verranno comunicati all’Inps dall'Agenzia delle Entrate al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento dell’agevolazione.
3. Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020
Ai sensi dell’articolo 13 del DL Ristori 1 e art. 11 del DL Ristori 2, sono destinatari della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del DL Ristori 2.
Ai sensi dell’articolo 11 del DL Ristori 2 sono altresì destinatari della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, anche i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL Ristori 2.
In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 sono ricomprese nelle:
• zone arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
• zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
“L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare”.
4. Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
5. Recupero dei contributi già versati
Nel caso in cui i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di novembre 2020 (oggetto della sospensione) siano già stati versati, non vengono rimborsati.
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