Spese di rappresentanza, i nuovi limiti di deducibilità


Le nuove soglie diventeranno operative nel 2016 e per modificarle basterà un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Spese di rappresentanza, i nuovi limiti di deducibilità

L’articolo 9 del Decreto internazionalizzazione (D.Lgs 147/2015) ha modificato l’articolo 108, comma 2, del Tuir che norma le soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza per le società imprenditoriali. Non solo. Ha previsto che tali soglie possano in futuro essere modificate con apposito decreto del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e non con una legge primaria di più complesso e lungo iter normativo.

Riepilogando, dunque, le novità sono due:
- l’innalzamento delle percentuali di deducibilità sui ricavi delle spese di rappresentanza
- modifica di tali limite attraverso un decreto ministeriale del MEF

Restano invariati gli altri principi, primi tra tutti gli scaglioni di reddito a cui attribuire le diverse aliquote. Le nuove regole saranno operative a partire dal 2016, dato che il decreto internazionalizzazione prevede l’applicabilità delle nuove soglie nel periodo di imposta successivo alla sua entrata in vigore (7 ottobre 2015).

Come si è detto, le percentuali di deducibilità sui ricavi delle spese di rappresentanza sono state aumentate. Nello specifico
- per i ricavi fino a 10 milioni di euro, la percentuale di deducibilità passa dall’1,3% all’1,5%
- per i ricavi compresi tra i 10 milioni di euro e i 50 milioni di euro, la percentuale di deducibilità passa dallo 0,5% allo 0,6%
- per i ricavi superiori ai 50 milioni di euro, la percentuale di deducibilità passa dallo 0,1% allo 0,4%

Per capire come applicare le nuove soglie è possibile fare un esempio. Immaginando un’impresa che abbia registrato ricavi annui per 70 milioni di euro, la soglia massima di deducibilità delle spese di rappresentanza sarà pari a 470 mila euro (10 milioni x 1,5% + 40 milioni x 0,6% + 20 milioni x 0,4% = 150 mila + 240 mila + 80 mila = 470 mila euro).
Quindi, le spese entro i 470 mila euro potranno essere dedotte, mentre quelle superiori a tale cifra saranno indeducibili.

Ultima annotazione: se al termine dell’esercizio non si è raggiunto il limite di spese deducibili, le "deduzioni non godute" non potranno essere portate in aggiunta nel periodo di imposta successivo.

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