Split payment: ecco le sanzioni per le violazioni


Una circolare dell'Agenzia delle Entrate definisce le sanzioni applicabili per chi commette infrazioni
Split payment: ecco le sanzioni per le violazioni

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori e necessari chiarimenti in merito alla "scissione dei pagamenti" o al cosiddetto "split payment". La circolare 27/E del 7 novembre 2017, infatti, si è resa necessaria per chiarire alcuni dubbi contabili.

Innanzitutto va detto che lo split payment è un sistema fiscale in base al quale, nel caso di cessione di beni o di prestazione di servizi a un qualsiasi ente della Pubblica Amministrazione, è quest’ultimo a dover provvedere a versare direttamente l’Iva all’Erario e non, in maniera indiretta, il cedente il bene o la prestazione del servizio, a titolo di IVA a debito. Lo split payment è stato introdotto con la Finanziaria 2015, ma ha subito recente una modificazione con l’emanazione dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96) che ha modificato l’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A fronte di questa nuova modifica, si è resa necessaria una chiarificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel sistema dello split payment, i fornitori di beni e servizi nei confronti delle PA e Società devono emettere fattura con l’indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment". Se, però, nel documento contabile manca tale dicitura, il fornitore è soggetto a sanzioni amministrative.

Le sanzioni, ricorda la circolare sono quelle disciplinate dall’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, che recita: "Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da mille euro a 8 mila euro."

Se, invece, viene commessa l’infrazione di omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario da parte delle PA, delle Società o degli enti pubblici che avrebbero dovuto provvedere al versamento per conto del fornitore, è prevista la sanzione amministrativa "pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile", così come disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Ma data, la presenza di dubbi dopo l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 17-ter del DPR 633/1972, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate afferma che:
"Pertanto, qualora, dopo il 1° luglio 2017, siano state emesse fatture nei confronti di soggetti inclusi in detti elenchi con IVA erroneamente addebitata con il regime ordinario, non occorrerà effettuare alcuna variazione. In tali casi, infatti, l’imposta potrà essere assolta secondo le modalità ordinarie. Analogamente, si ritiene non sanzionabile l’ipotesi in cui siano state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, erroneamente in regime di scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi; in questi casi la PA o Società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal DM per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente. Laddove, invece, dopo la pubblicazione del presente documento di prassi siano state emesse fatture con erronea applicazione dell’IVA ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore dovrà procedere a "regolarizzare" tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e l’emissione corretta di un nuovo documento contabile. In alternativa, si ritiene possibile l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla PA o Società acquirente il corretto trattamento da riservare all’imposta ivi indicata."

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