Stipendi in contanti addio
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più pagare lo stipendio in contanti

Come previsto dall’articolo 1, coma 910, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più pagare lo stipendio o gli acconti in contanti.
Lo scopo è ovviamente quello di tracciare tutti i versamenti in modo da contrastare l’evasione fiscale ed eliminare quella pratica diffusa che consiste nel pagare i propri dipendenti con uno stipendio inferiore rispetto a quelli fissati per legge dal CCNL. E’ aumentata, dunque, la tutela per i dipendenti che avranno diritto a ricevere lo stipendio come indicato in busta paga. Proprio per questo, la firma apposta dal lavoratore sulla bista paga non sarà più considerata come prova di aver ricevuto lo stipendio. La prova è costituita dal pagamento.
Ma come dovrà avvenire il pagamento?
Come prescritto dal comma 910, i datori di lavoro o i committenti privati dovranno pagare gli stipendi e anche gli acconti attraverso una banca o un ufficio postale e adottando una delle seguenti modalità:
"a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché' di età non inferiore a sedici anni".
I lavoratori che non potranno più percepire i contanti per ricevere lo stipendio sono:
- i lavoratori subordinati
- i lavoratori con contratti di collaborazioni coordinate e continuative
- o lavoratori di cooperative con i propri soci.
In base al comma 913, l’obbligo del pagamento dello stipendio in contanti non si applica "ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".
A chi viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che varia da mille euro a 5 mila euro.
Per ottenere maggiori informazioni al riguardo è consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro esperto. Cercalo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!
Lo scopo è ovviamente quello di tracciare tutti i versamenti in modo da contrastare l’evasione fiscale ed eliminare quella pratica diffusa che consiste nel pagare i propri dipendenti con uno stipendio inferiore rispetto a quelli fissati per legge dal CCNL. E’ aumentata, dunque, la tutela per i dipendenti che avranno diritto a ricevere lo stipendio come indicato in busta paga. Proprio per questo, la firma apposta dal lavoratore sulla bista paga non sarà più considerata come prova di aver ricevuto lo stipendio. La prova è costituita dal pagamento.
Ma come dovrà avvenire il pagamento?
Come prescritto dal comma 910, i datori di lavoro o i committenti privati dovranno pagare gli stipendi e anche gli acconti attraverso una banca o un ufficio postale e adottando una delle seguenti modalità:
"a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché' di età non inferiore a sedici anni".
I lavoratori che non potranno più percepire i contanti per ricevere lo stipendio sono:
- i lavoratori subordinati
- i lavoratori con contratti di collaborazioni coordinate e continuative
- o lavoratori di cooperative con i propri soci.
In base al comma 913, l’obbligo del pagamento dello stipendio in contanti non si applica "ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne' a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".
A chi viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che varia da mille euro a 5 mila euro.
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