Stretta sul “Cattivo pagatore”, le nuove regole dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le nuore norme europee che stabiliscono quando si diventa “cattivo pagatore” con la conseguenza di essere iscritti alla Centrale dei Rischi o nei SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) che in Italia al momento sono: Crif, Cerved Group, Experian, CTC, Assilea.
E sempre in base a tali nuove norme, le banche e tutti gli altri intermediari finanziari dovranno adeguarsi per effettuare le segnalazioni (attenzione perché qualche banca si è già adeguata).
Le novità sono state introdotte a livello europeo al fine di armonizzare la materia in tutti gli Stati membri con il Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 (RD) e dagli Orientamenti EBA (European banking authority) con il Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirement Regulation - CRR).
I punti focali della normativa sono l’applicazione della definizione di default del debitore ai sensi dell’articolo 178 del Capital Requirement Regulation e le regole sulle c.d. “soglie di rilevanza” superate le quali si viene segnalati come cattivi pagatori.
Vediamo allora quali sono le nuove definizioni di default e quali sono le nuove soglie di rilevanza.
Indice:
La nuova definizione di default del “cattivo pagatore”
L’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sancisce la definizione di default.
Un debitore è considerato cattivo pagatore in stato di default se ricorre almeno una delle seguenti due condizioni:
a. condizione oggettiva (“past-due criterion”) – il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento del debito creditizio;
b. condizione soggettiva (“unlikeliness to pay” o inadempienza probabile) – l’intermediario giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione creditizia, senza il ricorso ad azioni legali quale l’escussione delle garanzie.
Le nuove soglie di rilevanza
Chiarite le nuove definizioni e condizioni oggettive e soggettive di default, è bene illustrare quali siano le nuove soglie di rilevanza dell’indebitamento da non superare per non essere iscritti alla Centrale dei rischi o nelle SIC.
Ribadiamo che le nuove soglie sono le stesse su tutta l’area Ue e sono differenti in base alla tipologia di debitore. E’ stata fatta una distinzione, infatti, tra:
• Clientela retail (esposizioni al dettaglio);
• Clientela non retail (altre esposizioni).
Le nuove soglie di rilevanza sono diventate più stringenti e sono state definite in termini assoluti e relativi. Nello specifico, tali limiti sono:
• in termini assoluti: pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni (anche se le autorità competenti possono fissare un ammontare inferiore);
• in termini relativi: pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso qualsiasi tipologia di banca o intermediario creditizio e finanziario. Nella relazione illustrativa della Banca d’Italia di giugno 2020, però, è scritto che “Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%, nel caso ritengano che la soglia di rilevanza dell’1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio”.
Quando si diventa “cattivi pagatori”?
Definite le condizioni e le soglie di rilevanza, quando si può essere segnalati alla Centrale dei rischi o nelle SIC come cattivi pagatori?
In base alle nuove regole, si viene segnalati quando le soglie di rilevanza vengono superate per 90 giorni consecutivi che vengono conteggiati proprio a partire dal superamento dei limiti.
Occorre, inoltre, prestare attenzione sul fatto che non è possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (margini disponibili). In altre parole, la segnalazione scatterà anche se il debitore possiede altre disponibilità finanziarie su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate.
Altra caratteristica da rilevare è l’introduzione dei seguenti due valori:
• “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”;
• “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”.
Nel primo caso, se vi è un’esposizione creditizia in default che è cointestata, lo stato di default si estende anche alle esposizioni dei singoli cointestatari. Di contro, se tutti i cointestatari sono in default, lo stato di default si estende automaticamente anche a quelle esposizioni che li vede cointestatari.
Quando si esce dallo stato di default?
Nella relazione illustrativa citata della Banca d’Italia è chiarito che, in base alle nuove norme, “un’esposizione precedentemente classificata in stato di default può essere riclassificata ad uno stato di non default laddove siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di default non è più soddisfatta”.
Da notare, sul punto, che il fatto di aver regolarizzato la propria posizione e che la propria esposizione creditizia non sia più in stato di default, non significa che automaticamente il nome del debitore possa essere cancellato dalla Centrale Rischi o dagli altri SIC.
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