Subappaltatori e sub contraenti, fatturazione elettronica


Dal 1° luglio 2018 sarà obbligatoria anche per subappaltatori e sub contraenti
Subappaltatori e sub contraenti, fatturazione elettronica

Come già noto, dal 1° luglio prossimo scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica per l'acquisto e la cessione dei carburanti. A partire dalla stessa data, scatterà anche l’obbligo di fatturazione elettronica con per le "prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica".

Lo chiarisce la circolare 8/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate che riprende l’articolo 1, comma 917, punto b) della Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) che recita come a partire dal 1° luglio 2018, oltre cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, sono soggette alla fatturazione elettronica le "prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti (...) che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse (...) riportano gli stessi codici CUP e CIG (...) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica".

Inoltre, nella circolare si specifica che, in attesa di un successivo documento di prassi che esamini approfonditamente le specifiche criticità del settore, la nuova normativa "troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi".

Per chiarire, infine, il concetto, nella circolare viene esposto un esempio: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere:
- le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica come da dettami del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55
- anche le prestazioni di B o C ad A dovranno essere documentate con fatturazione elettronica, proprio in ragione delle nuove disposizioni
- però, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto / contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, quindi, anche con fattura cartacea almeno fino al 1° gennaio 2019.

Per ottenere maggiori informazioni al riguardo è consigliabile affidarsi a un commercialista esperto. Cercatelo nel nostro sito, il primo contatto in studio è gratuito!

Articolo del: