Successione: cosa accade se si risiede in altro Paese UE ma l’immobile è in Italia?
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate tramite interpello in materia di successioni è quello in cui una donna, residente in Francia con il marito, ha chiesto se, all’apertura del testamento dopo la morte dell’uomo, la legislazione in materia di successione francese fosse quella da applicare. Ciò soprattutto perché, nonostante la coppia vivesse in Francia, era proprietaria di un immobile in Italia concesso in comodato alla figlia, la quale lo occupava da oltre 20 anni. Inoltre, il regime scelto della coppia è stato quello della comunione dei beni.
Il notaio, che ha curato la successione in Francia, ha applicato la normativa francese in ambito successorio in base a quanto stabilito in un contratto di donazione stipulato in Francia tra i coniugi, “con il quale il de cuius avrebbe donato all'istante (nel caso in cui lei sopravvivesse a lui) l'universalità dei beni che sarebbero stati di proprietà dello stesso alla data del suo decesso, salvo riduzione in presenza di figli o discendenti di essi”.
In sede di successione, la moglie ha presentato un’istanza per chiedere conferma dell'applicabilità delle disposizioni successorie francesi anche in base alla normativa italiana.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 206 del 9 luglio 2020, ha chiarito che la legge successoria applicabile è quella vigente nello Stato in cui il de cuius era residente al momento del decesso. Infatti, il Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, stabilisce all'articolo 21 il criterio generale per l'individuazione della lex successionis, ovvero che «Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».
In altre parole, la legge applicabile in sede di successione, in linea generale, è quella vigente nello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo le eccezioni previste dall'articolo 22 del regolamento citato.
Ma la stessa Agenzia delle Entrate, però, specifica che quanto detto finora riguarda solamente l’aspetto civilistico e non quello fiscale.
Infatti, nella risposta all’interpello si afferma chiaramente che “il citato Regolamento stabilisce che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa”.
In materia fiscale, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in materia successoria, “fra l'Italia e la Francia vige una Convenzione internazionale, ratificata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708, per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali”.
In base all'articolo 5 di tale Convenzione, «I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato».
Dunque, per quanto riguarda l’ambito fiscale, per ciò che riguarda immobili siti in Italia di proprietà di contribuenti residenti all’estero, ai fini dell’imposta di successione o donazione bisogna fa riferimento alla normativa italiana e, nello specifico, su quando dettato dai commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
A suffragio di tale tesi, nella risposta all’interpello, viene citato quanto previsto dalle norme del decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, TUS) e in particolare dall'articolo 2 del TUS, comma 2, che recita «Se alla data di apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti».
In conclusione, da un punto di vista civilistico vale la legge nella quale in de cuius era residente al momento del decesso, ma in materia fiscale è applicale la normativa italiana relativamente ed esclusivamente per quanto riguarda i beni immobili ubicati in Italia.
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