Super e iper ammortamento confermati anche nel 2020
I primi sette commi dell’art. 22 del DDL di Bilancio 2020 confermano anche per il prossimo anno l’iper e il super ammortamento allo scopo di favorire gli investimenti in beni strumentali in linea con il modello "Industria 4.0".
A tale misura si è aggiunto nel disegno di legge della prossima legge di bilancio un nuovo incentivo, il cosiddetto “Bonus green”, legato sempre all’acquisto di nuovi beni strumentali, ma finalizzati alla decarbonizzazione dei processi produttivi e alla sostenibilità ambientale.
Sia l’iper che il super ammortamento sono stati nuovamente riconfermati (lo stesso era stato fatto con la Legge di Bilancio 2018 seppur con qualche modifica rispetto all’anno precedente). Per il 2020, invece, le due agevolazioni sono state prorogate senza apportare cambiamenti (sempre che non ci siano novità nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2020 approvato dal Parlamento).
Ad ogni modo, sia l’iper che il super ammortamento consistono nella possibilità di poter inserire in bilancio quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria per gli investimenti in beni materiali effettuati con una maggiorazione che varia a seconda che si tratti di iper o super ammortamento.
Super ammortamento del 130%
Il comma 1 dell’art. 22 del DDL di Bilancio 2020 proroga il super ammortamento del 130% sui beni strumentali nuovi acquistati da un’impresa nell’ambito del modello “Industria 4.0”.
In base alla norma, i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi hanno diritto a determinare le quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria per gli investimenti in beni materiali con una maggiorazione del 30% (fino al 2017 la percentuale era del 40%, ma poi è stata ridimensionata al 30% con la Legge di Bilancio 2018).
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 oppure entro il 30 giugno 2021, a patto che entro il 31 dicembre 2020 “il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Restano esclusi dal super ammortamento i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni elencati nell’art. 164, comma 1, del Tuir:
a) gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan, i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell'impresa;
b) i veicoli adibiti ad uso pubblico;
c) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Iperammortamento del 250%
Il comma 3 dell’art. 22 del DDL di Bilancio 2020 proroga anche l'iper ammortamento sui beni strumentali nuovi acquistati da un’impresa nell’ambito del modello “Industria 4.0”.
L’aliquota della maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti varia a seconda dell’ammontare dei costi sostenuti. In particolare:
- la maggiorazione è pari al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- la maggiorazione è pari al 100% per gli investimenti compresi tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro;
- la maggiorazione è pari al 50% per gli investimenti compresi tra i 10 milioni di euro e i 20 milioni di euro.
Non si applica alcuna maggiorazione del costo sulla parte eccedente i 20 milioni di euro degli investimenti complessivi.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 oppure entro il 31 dicembre 2021, a patto che entro il 31 dicembre 2018 “il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Ammortamento dei beni immateriali
Il comma 4 dell’art. 22 del DDL di Bilancio 2020 proroga anche la maggiorazione degli ammortamenti sui beni immateriali acquistati (software).
La norma afferma che i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che acquistano beni strumentali immateriali compresi nell'elenco dell'allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (come integrato dall'articolo 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) hanno diritto alla maggiorazione del 40% del costo di acquisizione da ammortizzare.
Anche in questo ultimo caso, gli investimenti vanno effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 oppure entro il 31 dicembre 2021, a patto che entro il 31 dicembre 2018 “il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
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