Superbonus 110% anche in presenza di piccoli abusi edilizi


Agenzia delle Entrate delle Marche: in presenza di abusi sanabili basta un'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Superbonus 110% anche in presenza di piccoli abusi edilizi

Con il parere 910-1 dello scorso agosto, in risposta a una richiesta di chiarimenti da parte del Collegio dei geometri di Ancona, il Dipartimento delle Marche dell'Agenzia delle Entarte ha precisato che è possibile usufruire del Superbonus 110% anche in presenza di piccoli abusi sanabili, ma privi di titolo amministrativo.

In tali casi, è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in modo da indicare la data di inizio lavori e descrivere gli interventi edili effettuati (ricompresi tra quelli per i quali si richiede il super ecobonus) come agevolabili.

La condizione imprescindibile per ottenere il superbonus 110% è che l’abuso edilizio sia di lieve entità misurata come un margine di tolleranza pari al 2% in altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, rispettando le destinazioni e gli allineamenti.

Nel parere, infatti, si legge: “Il margine di tolleranza è del 2% in altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, nel rispetto delle destinazioni e degli allineamenti. In un contesto simile, è possibile chiedere il superbonus quando gli abusi sono sanabili e fiscalmente tollerabili. Occorrerà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che riporti la data di inizio lavori e la tipologia dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2%. Se invece gli abusi superano questa soglia oppure viene chiesto per edifici su cui sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione più robusti, bisognerà risalire all’ultima situazione legittima e presentare una domanda di sanatoria, demolendo la parte eccedente o pagando una sanzione”.

 

Ma quali sono gli abusi sanabili?

In base al parere dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare l’abuso se si è richiesto o presentato un titolo abilitativo diverso da quello necessario. In questo caso è possibile chiedere una sanatoria, da trasmettere poi all’Agenzia delle Entrate, e usufruire del Superbonus 110%.  Sul punto va sottolineato che la sanatoria interrompe la decadenza dei benefici fiscali.

È possibile, altresì, regolarizzare i soli abusi edilizi formali attraverso la cosiddetta doppia conformità. Occorre cioè verificare che i lavori, gravati da abuso formale, siano stati conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione degli interventi edilizi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Vale la pena sottolineare che gli abusi formali sono quelli per cui i lavori edilizi sono effettuati in assenza di titolo abilitativo oppure in difformità ad esso. Sono abusi sostanziali quelli per cui gli interventi sono effettuati senza osservare le normative e i regolamenti urbanistici e la natura dell’abuso esclude la possibilità di ottenere un titolo abilitativo (ad esempio, costruire una casa su un terreno non edificabile).

 

Quando si può richiedere il Superbonus 110% in presenza di abusi?

Riassumendo, il super ecobonus 110% può essere richiesto se l’abuso è di lieve entità ed è sanabile, ovvero quando:

- l’abuso non supera il margine di tolleranza del 2%;

- è stato presentato o richiesto un titolo abilitativo differente da quello necessario;

- l’abuso è formale e non sostanziale.


Non si può beneficiare, al contrario, dell’ecobonus 110% se:

- l’irregolarità supera margine di tolleranza del 2%;

- l’abuso è sostanziale.

Per accertare la propria situazione, in caso di abusi edilizi, e per sapere se si possa usufruire del superbonus 110% è consigliabile rivolgersi a un architetto. Cercate nel nostro sito il professionista più vicino a voi. Il primo contatto in studio è gratuito!

 

Articolo del: