Superbonus 110%: assemblea condominiale valida anche online

Il 12 ottobre scorso la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, con voto di fiducia, il “Decreto Agosto” (Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) con 294 voti favorevoli, 217 contrari e 2 astenuti.
Tra le modifiche che erano state inserite in sede di votazione al Senato (che ha approvato il testo con 265 voti favorevoli, 180 voti contrari e 2 astensioni) è stato inserito un iter semplificato per l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche decisi nelle assemblee condominiali.
Le novità sono state previste dall’articolo 63 del Decreto Agosto che modifica l'articolo 119 del Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
In base all’articolo 63 del Decreto Agosto (che inserisce il comma 9-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio) “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi (di efficienza energetica e delle misure antisismiche) (…) e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto (in fattura, ndr) (…), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".
Dal dispositivo citato è possibile individuare le seguenti semplificazioni:
• Possibilità di convocare l’assemblea condominiale a distanza e non in presenza;
• Possibilità di approvare le decisioni relative al superbonus 110% con la sola maggioranza dei presenti (e non dei millesimi) e almeno un terzo del valore dell’edificio (e non di almeno il 50% + 1 dei millesimi);
• Possibilità di utilizzare la video assemblea condominiale anche per deliberare su eventuali finanziamenti collegati alle spese per i lavori di efficientamento energetico e antisismico;
• Possibilità di utilizzare la video assemblea condominiale anche per deliberare sull’eventuali adesioni alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
Come detto, l’articolo 63 del Decreto Agosto ha modificato anche l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile inserendo la possibilità in generale, e non solo per il superbonus 110%, di ricorrere allo svolgimento dell’assemblea condominiale in videoconferenza.
Infatti, in base al comma 1-bis dell’art. 63 del Decreto Rilancio, il novellato articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa”.
Infine, dopo il quinto comma dell’art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è stato aggiunto il seguente periodo: "Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".
Dunque, le modifiche che riguardano la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea condominiale sono:
• Assemblea condominiale in videoconferenza anche se non è espressamente previsto dal regolamento condominiale;
• Assemblea condominiale in videoconferenza se sono d’accordo tutti i condomini;
• Nella convocazione devono essere indicati la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e il giorno e l'ora fissati per l’assemblea condominiale;
• Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministrazione e a tutti i condomini rispettando le modalità di convocazione.
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