Superbonus 110%, proroga al 31 marzo delle comunicazioni cessione del credito o sconto in fattura


Slitta al 31 marzo 2021 la scadenza per inviare le comunicazioni delle opzioni alternative di recupero delle detrazioni relative al Superbonus, Ecobonus e Sismabonus
Superbonus 110%, proroga al 31 marzo delle comunicazioni cessione del credito o sconto in fattura

Con il provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una proroga fino al 31 marzo 2021 per poter inviare le comunicazioni relative alle comunicazioni delle opzioni alternative di recupero delle detrazioni relative al Superbonus 110% riferite all’anno 2020.

Con tale nuovo provvedimento, si allungano i termini precedentemente stabiliti dall’amministrazione fiscale con il prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020.
Vediamo per quali tipi di interventi e per quali tipologie di spese.

 

 

 

Sconto in fattura e cessione del credito

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento citato, l’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) prevede, in alternativa alla detrazione del credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi:

a) lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al credito di imposta, praticato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di cedere poi il credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

 

Interventi per i quali è valida la proroga

Nel provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate è prevista la proroga delle comunicazioni delle opzioni, in alternativa, dello sconto in fattura o della cessione del credito per “il Superbonus di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto (Decreto Rilancio, ndr) e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 (sempre del Decreto Rilancio, ndr)”.

Dunque, gli interventi ammessi alla proroga sono:

•    Superbonus 110%;

•    Interventi per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

•    Interventi per l’efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63;

•    Adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63;

•    Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (il cosiddetto Bonus facciate);

•    Installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e dell’art. 119 del Decreto rilancio;

•    Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. 4 giugno 2013 e dell’art. 119 del Decreto rilancio.

Sul punto va sottolineato che la proroga delle comunicazioni è valida solo per le spese ammesse rientranti nelle detrazioni cedibili o scontabili sostenute nel 2020 e non anche nel 2021. Quindi, le ulteriori spese ammesse alle detrazioni introdotte con la Legge di bilancio 2021 non sono considerate ammesse per le comunicazioni prorogate (ad esempio, gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche introdotti con la Manovra 2021).

 


Modalità di comunicazione

Come previsto dal prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito deve essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia.

Inizialmente il termine previsto era entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (dunque entro il 16 marzo 2021). Ma con la nuova proroga, la scadenza è stata fissata al 31 marzo 2021.

Le ragioni della proroga sono le richieste in tal senso da parte degli operatori, consulenti e le relative associazioni di categoria, “in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate”.

 

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