Superbonus 110%: solo sulla parte già esistente in caso di ristrutturazione con ampliamento


Se si effettua una ristrutturazione con ampliamento della volumetria, il Superbonus 110% è riconosciuto solo sulla parte dell’edificio preesistente
Superbonus 110%: solo sulla parte già esistente in caso di ristrutturazione con ampliamento

Se si effettua una ristrutturazione con ampliamento della volumetria, il Superbonus 110% è riconosciuto solo relativamente alle spese sostenute per la riqualificazione energetica apportata sulla parte dell’edificio preesistente.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 24 dell’8 gennaio 2021.

L’interpello è stato presentato dal proprietario di un'abitazione unifamiliare indipendente con accesso esclusivo da via pubblica, sulla quale intende effettuare interventi di ristrutturazione per ampliare la volumetria totale dell’edificio senza demolire la parte già esistente e, contemporaneamente lavori di efficientamento energetico (e, nello specifico, cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) per poter migliorare l’efficienza di due classi energetiche.

A fronte dell’ampliamento, l’uomo ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in una casistica come quella da lui prospettata, sia possibile usufruire comunque del Superbonus 110% così come strutturato dall'articolo 119 del Decreto Rilancio (Decreto-legge n. 34 del 2020).

Senza entrare troppo nel merito della normativa relativa al Superbonus 110% (per approfondimenti leggete l’articolo “Decreto Rilancio, detrazioni al 110% per Ecobonus e Sismabonus”), qui è bene ricordare due punti:

1.    Il superbonus 110% è stato prorogato fino a fine al 30 giugno 2022;

2.    Il superbonus 110% si affianca alle altre detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), per quelli di ristrutturazione e quelli antisismici (cd. Sismabonus).

Nella risposta all’interpello citata, l’agenzia fiscale ricorda in maniera preliminare che il Superbonus spetta a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici (e suddivisi in interventi "trainanti" e "trainati") realizzati su:

- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia"trainati");

- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo "trainati");

- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia "trainanti", sia"trainati");

- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia "trainanti", sia "trainati").

Nel caso specifico, istante ha intenzione di effettuare sia interventi trainanti, sia trainati ricompresi nella disciplina del Superbonus 110%. Infatti, il proprietario dell'abitazione unifamiliare che ha presentato l’istanza, ha intenzione di realizzare un cappotto termico, di installare una pompa di calore e un impianto fotovoltaico.

E sul punto, nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Superbonus 110% spetta:

- per le spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (…);

- anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Ma, ribadisce l’Agenzia, gli interventi trainati devono essere compiuti congiuntamente a quelli trainanti.

Premesso ciò, si entra nel vivo della risposta con la specifica che gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto al Superbonus 110% possono essere realizzati solo su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze già esistenti, con esclusione, dunque, delle nuove costruzioni.

Nel caso di specie, la porzione di ampliamento della volumetria dell’edificio è considerato nuova costruzione e, di conseguenza, le spese di efficientamento energetico ammesse alle detrazioni del 110% sono solo quelle che interessano la porzione dell’edificio non demolito e preesistente. Restano, viceversa, escluse quelle relative all’ampliamento del fabbricato.

“In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.

Relativamente all'istallazione di impianti fotovoltaici, però, va fatto un discorso differente.

L’articolo 119 del D.L. Rilancio, comma 5, prevede che «Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (…) la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre2021 (ricordiamoci, però, della proroga, ndr), nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000».

E proprio il citato articolo 16-bis, comma 1 prevede alla lettera d) che tra gli edifici, sui quali può essere installato il sistema solare fotovoltaico è ricompreso anche l' «edificio di nuova costruzione».

Dunque, le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico possono generare il diritto alla detrazione sia sulla parte già esistente e non demolita, sia quella relativa all’ampliamento considerato come “nuova costruzione”.

In conclusione, dunque, è possibile fuire “con riferimento agli interventi riconducibili all'efficientamento energetico, delle maggiori agevolazioni previste dal Superbonus per le spese sostenute relative alla parte esistente con esclusione, quindi, delle spese riferite all'ampliamento. Con riferimento, invece, all'installazione dell'impianto fotovoltaico il Superbonus spetta sull'intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata”.

 

Articolo del: