Supporto per la formazione e lavoro: cosa è e come funziona


È prevista l’erogazione di 350 euro al mese per chi partecipa ai programmi di formazione lavorativa
Supporto per la formazione e lavoro: cosa è e come funziona

Come ormai noto, il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono stati sostituiti da nuove forme di sostegno al reddito introdotte dal Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Tale provvedimento, infatti, disciplina le seguenti due nuove misure:
1.    Assegno di inclusione (ADI) 
2.    Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Dell’assegno di inclusione si è già parlato nel precedente articolo “Assegno di Inclusione: cos'è e chi può ottenerlo?”

Vediamo, allora, cos’è il Supporto per la formazione e il lavoro (più brevemente indicato con la sigla SFL), chi può ottenerlo e come funziona.

Con il messaggio 2632 del 12 luglio scorso, l’INPS, oltre a chiarire le modalità di ottenimento dell’Assegno Unico Universale per chi percepiva il Reddito di cittadinanza, ha anche illustrato le nuove misure di inclusione e coesione.

Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà operativo a partire dal 1° settembre 2023 con l’obiettivo di “favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa”.

Si intende raggiungere tale scopo predisponendo progetti di orientamento, di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, in modo da agevolare l’ingresso al mondo del lavoro da parte degli attuali disoccupati.

I destinatari di tali progetti sono le persone:
•    di età compresa tra 18 e 59 anni
•    che registrano un valore dell’ISEE del nucleo familiare non superiore a 6.000 euro annui
•    che non hanno i requisiti per ottenere l’Assegno di inclusione (ADI) 

Su quest’ultimo punto, però, c’è una deroga: uno dei componenti del nucleo familiare che percepisce l’ADI può partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale a patto che:
•    non siano calcolati nella scala di equivalenza utile per conteggiare l’ammontare dell’ADI
•    non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023 (ovvero, sono obbligati “i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi” e che non  siano disabili o di età pari o superiore ai 60 anni)

 Il Supporto per la formazione e il lavoro viene erogato mensile da parte dell’INPS ed è incompatibile, oltre che con il Rdc o la Pensione di cittadinanza, anche con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

L’ammontare mensile è pari a 350 euro ed è erogato per tutta la durata di partecipazione ai programmi di formazione e, comunque, entro il limite massimo di dodici mesi. 

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