Tassi usurari, vale il cumulo tra gli interessi corrispettivi e di mora?


La Cassazione si esprime nuovamente sulla possibilità di cumulo tra tassi corrispettivi e di mora e sulla clausola di salvaguardia
Tassi usurari, vale il cumulo tra gli interessi corrispettivi e di mora?

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la recente sentenza 26286/2019 depositata in data 17 ottobre 2019, torna ad affrontare il tema del “cumulo”, nell’ambito di un mutuo fondiario, degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori ai fini della determinazione dei tassi usurari.

E affronta, parimenti, la questione in base alla quale l’inserimento di una clausola di salvaguardia nel contratto di mutuo (la quale prevede che, indipendentemente dalle fluttuazioni dei tassi di interesse corrispettivi, questi non debbano mai superare il “tasso soglia” previsto per legge) non prova in automatico che la banca non abbia applicato tassi usurari.
Ma andiamo con ordine.

 

 

 

Il caso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione

Un mutuatario ha proposto opposizione al Tribunale di Monza contro la procedura esecutiva immobiliare intrapresa a suo danno dalla banca che gli aveva concesso il mutuo affermando che erano stati applicati tassi di interesse usurari.

Dunque, una volta sospesa la procedura, l’uomo aveva richiesto al giudice di merito di accertare la natura usuraria delle clausole di pattuizione dei tassi applicati nel contratto di mutuo fondiario con l conseguente restituzione delle importi indebitamente versati.

Sia il Tribunale di Monza, sia la Corte di Appello di Milano (nella quale il mutuatario aveva impugnato la sentenza di primo grado), hanno rigettato la richiesta dell’uomo.
Nello specifico, il Tribunale di Monza ravvisava l’assenza del superamento del “tasso soglia” (oltre al quale si parla di tasso usurario) sia per gli interessi corrispettivi, sia in quelli moratori, escludendo che, ai fini della verifica del tasso soglia, si dovessero cumulare essendo, viceversa, applicati in via alternativa.

Inoltre, sempre il giudice di merito di primo grado sottolineava la presenza di una clausola di salvaguardia che prevedeva che il saggio di interesse corrispettivo dovesse mantenersi “comunque entro il limite fissato dall’art. 2 della legge 108/96”.

A fronte dei due rigetti, il mutuatario ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contestando l’esclusione del cumulo tra gli interessi e il fatto che la clausola di salvaguardia non garantisce il mancato superamento del “tasso soglia”, dovendo la banca provare di non aver superato tale limite (sul presupposto che se valesse tale presunzione, la clausola renderebbe la banca sempre immune da contestazioni sul superamento del “tasso soglia”).

Si sono, dunque, create due differenti questioni giuridiche:

1.    Il cumulo degli interessi corrispettivi e di mora ai fini del calcolo del “tasso soglia”;

2.    L’ambito di applicazione della clausola di salvaguardia.

 

 

E’ possibile il cumulo del tasso corrispettivo e di mora ai fini del calcolo del tasso usurario?

Innanzitutto gli ermellini hanno sottolineato la diversità della causa e della funzione tra le due tipologie di tassi: il tasso corrispettivo rappresenta la remunerazione della banca per aver prestato denaro, il tasso di mora è il risarcimento conseguente all’inadempimento del debitore nel restituire le somme prestate dalla banca.

I giudici hanno definito il “cumulo” con due accezioni differenti:

1.    Con la prima accezione di cumulo, i giudici hanno fatto riferimento alla pratica diffusa nella contrattualistica bancaria dei mutui di prevedere un tasso corrispettivo (X%) e un tasso di mora (Y) costituito da uno spread (ovvero un incremento di punti percentuali) rispetto al tasso corrispettivo. Dunque, essendo (Y) uno spread del tasso corrispettivo, il tasso di mora risulterebbe il tasso corrispettivo con l’aggiunta dello spread a titolo di mora (X+Y)%. In caso di inadempimento, il debitore dovrebbe solo pagare il tasso di mora (X+Y)% e non (X%) + (X+Y)%.

Tale prassi bancaria garantirebbe agli istituti di credito di percepire un tasso di mora sempre superiore a quello corrispettivo. La Corte di Cassazione ha affermato che, procedendo in questo modo al calcolo del tasso di mora, si può parlare di cumulo solo poiché la banca riscuote esclusivamente il tasso di mora (calcolato come somma del tasso corrispettivo più lo spread).

2.    Con la seconda accezione, la Cassazione ha chiamato in causa l’ “incaglio”, ovvero la situazione in cui il debitore in difficoltà non paga in maniera regolare le rate del mutuo, ma la situazione non è così deteriorata da chiudere unilateralmente il rapporto con il conseguente obbligo del debitore di restituire tutte le somme mutuate. Nell’incaglio, è sufficiente l’invio al debitore di solleciti a pagare affinché la banca possa costituire in mora il mutuatario. In questo caso, il debitore dovrebbe pagare il tasso corrispettivo e, in aggiunta, lo spread (tasso di mora) e potrebbe sembrare che il mutuatario debba pagare due tassi di interesse separati ciascuno dei quali con la propria “individualità, funzione giuridica e autonoma causale” (percezione che non si avrebbe se il rapporto contrattuale fosse chiuso, come nel punto precedente). Così non è, però, perché ai sensi dell’art. 1224 cod. civ. dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi perché previsti prima della mora. Gli ermellini sottolineano come, anche in questo caso non si determina alcun cumulo effettivo: gli interessi sono tutti moratori

Sul punto, la Corte conclude affermando che quello del cumulo, in pratica, sia un falso problema poiché, qualunque sia il criterio di determinazione del tasso di mora e indipendentemente dal fatto che il rapporto contrattuale sia chiuso o aperto, il tasso di mora è da considerare individualmente calcolato e non come un “cumulo”. Nella sentenza, gli ermellini hanno pronunciato il seguente principio:

“Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionatale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.

Proprio a fronte di tale principio nel calcolo degli interessi, la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Monza in modo che il giudice del rinvio possa individuare il corretto saggio di interesse moratorio convenzionale previsto dal contratto di mutuo e in modo da verificare se il tasso di mora così determinato superi o meno il “tasso soglia”.

 

 

Il tasso soglia va verificato anche sui tassi moratori

Nella sentenza, gli ermellini hanno sottolineato, con un altro principio, che la verifica del superamento del “tasso soglia” va effettuata anche per i tassi moratori:

“Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c.d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti d alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia” di mora del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria –, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario”.

 

 

La validità della clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia è una clausola diffusa nella contrattazione bancaria che viene inserita nel contratto di mutuo fondiario e che prevede come quale che sia la fluttuazione del tasso di interesse pattuito (soprattutto nel caso di tasso variabile) questo non possa superare il “tasso soglia”.

Il Tribunale di Monza ha dato rilevanza dirimente, ovvero natura risolutiva, alla presenza della clausola nel contratto, presupponendo che la sola presenza di tale clausola garantisse la mancata applicazione di tassi usurari.

Viceversa, la suprema Corte contesta tale impostazione poiché la clausola di salvaguardia non esclude nei fatti il superamento del tasso soglia. Tale clausola ha lo scopo di impegnare la banca a garantire che di fronte a fluttuazioni del tasso, questo non debba superare la soglia usuraria, ma si tratta di una specifica obbligazione contrattuale che potrebbe anche essere disattesa.

Dunque, di fronte alle eventuali contestazioni del mutuatario, ricade sulla banca l’onere della prova e dimostrare di non aver superato il limite del “tasso soglia”. Anche su tale punto, infine, i supremi giudici hanno espresso il seguente principio di diritto:

“In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legal di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a cario della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”.

 

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