Tax credit edicole 2020: esteso anche agli esercenti non esclusivi


La Legge di bilancio 2020 ha ampliato la platea dei beneficiari anche a chi vende giornali e periodici in maniera non esclusiva
Tax credit edicole 2020: esteso anche agli esercenti non esclusivi

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto per la prima volta il credito di imposta destinato alle edicole e alle attività di distribuzione e vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici per far fronte alla crisi del settore.

La Legge di Bilancio 2020 ha ritoccato la misura del tax credit edicole ampliando la platea dei beneficiari.

In pratica, l’agevolazione consiste in un credito di imposta da portare in compensazione attraverso il modulo F24.

 

 

 

Il tax credit edicole 2019

Introdotto per la prima volta con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018), il tax credit edicole stabiliva un credito di imposta (previsto per i soli anni 2019 e 2020) destinato alle edicole e ai rivenditori al dettaglio che svolgono l’attività esclusiva di vendita di quotidiani, riviste e periodici.

Il beneficio era esteso anche per altre attività non esclusive di distribuzione di quotidiani, riviste e periodici, ma soltanto nel caso in cui nel Comune di riferimento non fossero presenti altre edicole o punti vendita di quotidiani, riviste e periodici.

La legge di Bilancio 2020 ha esteso il tax credit anche per le attività commerciali non esclusive di vendita di giornali e periodici.

Infine, con la Legge di Bilancio 2019 erano stati stanziati per la misura 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

Il tax credit edicole 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha esteso il credito di imposta anche per gli esercenti attività commerciali di vendita non esclusiva di stampa e periodici attraverso il comma 393 dell’art.1 che recita: “Per l’anno 2020 (…) è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi (…) anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici”.

La Legge di Bilancio, dunque, ha ampliato la platea dei beneficiari, ma con un canale privilegiato per i soggetti identificati dalla Legge di Bilancio 2019 e che svolgono la loro attività di vendita esclusiva di giornali e riviste presso le edicole.

 

 

Nuovi soggetti destinatari del tax credit edicole

Il terzo comma dell’art. 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 elenca gli esercenti attività commerciali che sono autorizzati alla vendita della stampa e dei periodici anche se non in maniera esclusiva. In base al comma citato, dunque, possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le grandi strutture di vendita e centri commerciali (definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.lgs. 114/1998), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 


La misura del credito di imposta

L’ammontare del credito di imposta di cui possono beneficiare le edicole e i rivenditori di quotidiani, riviste e periodici è di massimo 2 mila euro annui.

Il tax credit va usufruito in compensazione mediante modulo F24 entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis.

Il valore del beneficio è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, Tasi, Cosap (ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e Tari relativi agli spazi adibiti all’attività commerciale.

 

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