TFR in busta paga: per le imprese interviene il Fondo di Garanzia


La mancata liquidità aziendale dovuta all’erogazione in busta paga del TFR maturato dai dipendenti può essere compensata da un finanziamento garantito
TFR in busta paga: per le imprese interviene il Fondo di Garanzia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015 n.65 del DPCM 20/2/2015 n.29 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto attuativo relativo alla possibilità del dipendente di vedersi liquidare anticipatamente in busta paga la quota maturanda del TFR (trattamento di fine rapporto). Tale quota è la cosiddetta Qu.I.R, quota integrativa della retribuzione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2015 in via sperimentale dal 1° marzo di quest’anno fino al 30 giugno 2018.

Il Decreto in questione, oltre a regolare i destinatari, le modalità e i requisiti per accedere all’anticipazione del TFR in busta paga, ha regolato anche la possibilità per i datori di lavoro che dovranno erogare le Qu.I.R di ottenere un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS e dallo Stato. Questo perché, l’erogazione delle quote in uscita di TFR maturato dalle casse aziendali potrebbe comportare una carenza di liquidità a breve termine delle imprese con possibili conseguenze su investimenti e adempimenti debitori.

Le imprese, dunque, che hanno ricevuto richieste da parte dei propri dipendenti di erogare mensilmente la Qu.I.R di competenza, possono richiedere un finanziamento alle banche o ad altri intermediari finanziari a copertura di tali uscite di denaro. Ai finanziamenti, inoltre, in base al comma 3 dell’art. 6 del DPCM 29/2015 "non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione del TFR...per tempo vigente".

Per ottenere attivare il Fondo di Garanzia l’azienda deve rispettare due condizioni:
1. deve avere un numero di dipendenti inferiore alle 50 unità e, di conseguenza, non è tenuta al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
2. deve richiedere un finanziamento non superiore alla somme delle Qu.I.R da erogare mensilmente

Prima di richiedere il finanziamento alla banca garantito dal Fondo, il datore di lavoro deve ottenere dall’INPS una certificazione (attraverso il mod. UNI-EMENS) che attesti l’importo da erogare mensilmente.

Il rimborso del finanziamento, poi, dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2018, a meno che non si verifichino casi di sospensione o interruzione del finanziamento stesso che prevedono il rimborso immediato. L’erogazione del finanziamento, infatti, può essere sospesa dalla banca o dall’intermediario finanziario nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi i fondi ricevuti per scopi diversi.
L’interruzione, invece, può avvenire in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente che ha richiesto il Qu.I.R o nel caso in cui l’azienda venga sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) o abbia avviato un piano di risanamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Oltre alla possibilità di ottenere un finanziamento garantito, per i datori di lavoro che erogano mensilmente i Qu.I.R, è stato disposto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia (dello 0,20% per la generalità dei lavoratori e dello 0,40% per i dirigenti) in proporzione alla somma del TFR maturando e liquidato mensilmente.

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