TFR in busta paga: quando conviene
Per chi ne abbia fatto richiesta, la quota maturanda del TFR sarà erogata a partire da aprile. Non a tutti conviene però…
Da aprile sarà possibile ricevere in busta paga la quota maturanda del TFR, sempre che il dipendente l’abbia richiesto al datore di lavoro tramite un apposito modulo. E’, in estrema sintesi, quanto attuato con il DPCM del 20 febbraio 2015 n. 29 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015 n. 65) in base a quanto deciso con la Finanziaria 2015.
La Legge Finanziaria 2015 ha, infatti, introdotto in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 la possibilità per il lavoratore di vedersi anticipare mensilmente la quota di TFR maturanda, cioè quella che è stata definita quota integrativa della retribuzione (c.d. Qu.I.R).
Possono vedersi liquidare la Qu.I.R tutti i lavoratori dipendenti privati che lavorano presso l’azienda da almeno sei mesi. Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti del settore agricolo. Sono anche esclusi i dipendenti di società sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) e quelle che abbiano avviato un piano di risanamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il lavoratore che intenda avvalersi della possibilità di vedersi liquidare la Qu.I.R. in busta paga deve presentare al datore di lavoro un’apposita istanza redatta secondo il fac-simile allegato al DPCM del 20 febbraio 2015 n. 29. Una volta presentato il modulo, "l'erogazione della Qu.I.R è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza ... sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove, antecedente".
E’ importante sottolineare quindi che, una volta richiesta la Qu.I.R., questa sarà erogata fino al 30 giugno 2018.
In base alla Finanziaria 2015, l’erogazione della Qu.I.R. era prevista a partire da marzo nel caso di lavoratori che ne avessero fatto richiesta a febbraio. Siccome il decreto attuativo (DPCM del 20 febbraio 2015 n. 29) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a marzo inoltrato, le quote di Qu.I.R. che sarebbero dovute essere erogate a marzo, saranno invece liquidate ad aprile, assieme alla quota di Qu.I.R. di competenza di aprile.
Ma quando conviene richiedere la Qu.I.R. in busta paga?
In generale, conviene ai lavoratori che percepiscono i redditi più bassi, per i quali la tassazione ordinaria della retribuzione e quella del TFR coincidono.
Da un punto di vista fiscale e previdenziale, la Qu.I.R da liquidare:
- è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR, al netto del contributo IVS
- è soggetta a tassazione ordinaria
- non è imponibile ai fini previdenziali
- non va considerata ai fini della determinazione dell’aliquota per la tassazione del TFR
- non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per l’ottenimento del Bonus di 80 euro
Ciò detto, è evidente che prima di richiedere la Qu.I.R in busta paga sarebbe consigliabile farsi bene i conti per verificarne l’effettivo vantaggio nel proprio specifico caso.
La Legge Finanziaria 2015 ha, infatti, introdotto in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 la possibilità per il lavoratore di vedersi anticipare mensilmente la quota di TFR maturanda, cioè quella che è stata definita quota integrativa della retribuzione (c.d. Qu.I.R).
Possono vedersi liquidare la Qu.I.R tutti i lavoratori dipendenti privati che lavorano presso l’azienda da almeno sei mesi. Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti del settore agricolo. Sono anche esclusi i dipendenti di società sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) e quelle che abbiano avviato un piano di risanamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il lavoratore che intenda avvalersi della possibilità di vedersi liquidare la Qu.I.R. in busta paga deve presentare al datore di lavoro un’apposita istanza redatta secondo il fac-simile allegato al DPCM del 20 febbraio 2015 n. 29. Una volta presentato il modulo, "l'erogazione della Qu.I.R è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza ... sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove, antecedente".
E’ importante sottolineare quindi che, una volta richiesta la Qu.I.R., questa sarà erogata fino al 30 giugno 2018.
In base alla Finanziaria 2015, l’erogazione della Qu.I.R. era prevista a partire da marzo nel caso di lavoratori che ne avessero fatto richiesta a febbraio. Siccome il decreto attuativo (DPCM del 20 febbraio 2015 n. 29) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a marzo inoltrato, le quote di Qu.I.R. che sarebbero dovute essere erogate a marzo, saranno invece liquidate ad aprile, assieme alla quota di Qu.I.R. di competenza di aprile.
Ma quando conviene richiedere la Qu.I.R. in busta paga?
In generale, conviene ai lavoratori che percepiscono i redditi più bassi, per i quali la tassazione ordinaria della retribuzione e quella del TFR coincidono.
Da un punto di vista fiscale e previdenziale, la Qu.I.R da liquidare:
- è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR, al netto del contributo IVS
- è soggetta a tassazione ordinaria
- non è imponibile ai fini previdenziali
- non va considerata ai fini della determinazione dell’aliquota per la tassazione del TFR
- non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per l’ottenimento del Bonus di 80 euro
Ciò detto, è evidente che prima di richiedere la Qu.I.R in busta paga sarebbe consigliabile farsi bene i conti per verificarne l’effettivo vantaggio nel proprio specifico caso.
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