Tipologie e tutela del marchio


Come è possibile difendersi dalle contraffazioni?
Tipologie e tutela del marchio

Come visto nel precedente articolo “I segni distintivi dell’impresa individuale, la ditta, l’insegna e il marchio, il marchio rappresenta il segno distintivo dei prodotti e delle merci. Può essere un logo, un segno o una denominazione. L’importante è che abbia il carattere della novità e dell’originalità, deve essere veritiero e non essere contrario alla legge o al buon costume. Se così non fosse, il marchio non avrebbe diritto alla tutela giuridica.

La tutela giuridica sia nazionale che internazionale (marchio comunitario e marchio internazionale) trova il suo fondamento:

- nel Codice civile (artt. 2569-2574)

- nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/2005, artt. 7-28).

Il nostro ordinamento riconosce un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio a fronte della sua registrazione per una durata 10 anni rinnovabili per prodotti o servizi dello stesso genere.

 

Nella pratica commerciale esistono diverse tipologie di marchi.

 

Marchi di fabbrica e marchi di commercio: i primi sono apposti da chi produce il bene, mentre il secondo è apposto dal rivenditore. Va detto, pero, che il rivenditore, non caso ci fosse, non può sopprimere il marchio apposto dal fabbricatore.

 

Marchi di prodotto e marchi di servizio: come è intuibile, i primi sono apposti su beni e merci che hanno, dunque, una consistenza fisica, mentre i secondi servono a identificare un servizio.

 

Marchi generali e marchi speciali: i marchi generali sono quelli che vengono utilizzati da un’azienda per contraddistinguere tutti i beni prodotti, mentre i secondi sono quelli differenziati che un’azienda utilizza per distinguere i diversi beni prodotti.

 

Marchi collettivi: sono marchi utilizzati da più aziende che producono beni simili e che intendono segnalare come i loro prodotti rispettino determinati requisiti di origine, natura e qualità (può essere un esempio il simbolo dei prodotti per celiaci).

 

Ma come si tutela il marchio?

Come detto, il nostro ordinamento riconosce un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio a chi lo registra. In caso di violazioni da parte di terzi, l’azienda può:

- ricorrere al giudice ordinario con un’azione di contraffazione mediante la quale il danneggiato può richiedere l’accertamento esclusivo del marchio, può richiedere un’azione inibitoria nei confronti di chi utilizza impropriamente il segno distintivo, può richiedere il risarcimento degli eventuali danni e la distruzione dei beni contraffatti, oltre, infine, che venga pubblicata la sentenza

- ricorrere al giudice ordinario con un’azione di concorrenza sleale

- ricorrere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria nel caso in cui il contraffattore abbia aderito al sistema di autodisciplina.

Oltre a ciò, il danneggiato ha diritto anche alla tutela penale ex art. 473 e ss. del codice penale, ampliata dalla Legge 99/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese”.

 

Per conoscere altri dettagli in merito in caso di contraffazione è consigliabile affidarsi a un avvocato specializzato in diritto commerciale. Cercatelo nel nostro sito, il primo contatto in studio è gratuito!

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