Tolto l’affido condiviso al padre tossicodipendente che non mantiene i figli
Con la recente sentenza di separazione definitiva del Tribunale di Milano n. 2992/2023, i giudici hanno stabilito che il genitore che non adempie al suo dovere di mantenimento dei figli perde l’affido condiviso, soprattutto se ha gravi problematiche psico-fisiche legate all’uso di stupefacenti.
Il caso è quello di una coppia separata con due figlie che erano in attesa di sentenza definitiva di divorzio.
Inizialmente i giudici avevano applicato la regola dell’affidamento condiviso, ma a fronte delle relazioni dei servizi sociali sullo stato di dipendenza e comportamentale del padre e a fronte del mancato mantenimento delle figlie, i giudici hanno stabilito che “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio per concedere al padre l’affidamento”.
La vicenda ha coinvolto, come detto, i servizi sociali che sono stati incaricati di monitorare il nucleo familiare e i nonni paterni con i quali vive il padre. Ne è emerso un quadro preoccupante per le bambine poiché il padre non sarebbe in grado di “assumere un ruolo genitoriale concreto e sereno, anche per via della sua importante ed incontrollata dipendenza da sostanze stupefacenti” che lo porterebbe ad anteporre “ai bisogni delle figlie i propri e disinteressandosi del sostentamento necessario per mantenerle”.
L’uomo, infatti, negli ultimi due anni non ha rispettato gli impegni economici prestabiliti, oltre a risultare sempre positivo agli esami tossicologici, condizione che lo ha reso aggressivo anche nei confronti dei nonni paterni (ovvero i suoi stessi genitori) con i quali convive nella stessa casa seppur in appartamenti separati.
Inoltre, l’uomo non avrebbe consapevolezza del proprio stato di tossicodipendenza e non sembrerebbe “motivato in alcun modo a smettere i propri comportamenti d'abuso”.
Per tali ragioni, i giudici del Tribunale di Milano hanno ritenuto che “l'affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super-esclusivo, sia la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale (delle figlie, ndr), poiché consente che le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con tempestività dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata delle minori con continuità e ha dato prova di essere dotata di seria capacità genitoriale”.
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