Trasfusioni di sangue infetto, i termini di prescrizione


La prescrizione decorre dal momento in cui si percepisce la malattia e non dal momento del contagio
Trasfusioni di sangue infetto, i termini di prescrizione

La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13660 del 3-07-2015), afferma un principio basilare che tutela tutti coloro che a causa di trasfusioni di sangue infetto riportano danni alla salute.I giudici, nell’affrontare lo specifico caso di un uomo che aveva contratto epatopatia HCV (epatite C) a seguito di 12 emotrasfusioni infette, hanno ribadito come i termini della prescrizione non decorrano dal momento del contagio, ma dal momento in cui la malattia può essere percepita e scoperta in base all’ordinaria diligenza e in base alle correnti conoscenze medico-scientifiche.

La differenza tra i due momenti, in cui far cominciare a decorrere la prescrizione, è essenziale ai fini del risarcimento del danno. Essendo tale risarcimento originato da una responsabilità extracontrattuale, la prescrizione prevista per legge è di cinque anni. E a volte, cinque anni, sono pochi prima che la malattia faccia apparire i primi sintomi e faccia il suo decorso.

Il caso che si è trovata a dirimere la Corte ne è la prova. L’uomo, i cui eredi hanno fatto causa al Ministero della Salute, aveva contratto l’Epatite C nel 1984. Ma è solo molti anni dopo, nel 2001, che è stata presentata una richiesta di indennizzo a seguito della percezione della malattia. In primo grado, gli eredi si erano visti rigettare la richiesta di risarcimento. Ricorrendo in Appello, la Corte dell’Aquila, nel 2012, aveva invece accolto la loro richiesta ritenendo sussistente il nesso di causa-effetto tra le trasfusioni di sangue e la malattia per Epatite C.

Il Ministero della Salute, quindi, aveva fatto ricorso in Cassazione contestando sia il nesso casuale tra le trasfusioni e la malattia, sia i termini di prescrizione che, a detta del Ministero, erano scaduti. Proprio su quest’ultimo punto la sentenza della Suprema Corte si è espressa a tutela di chi viene danneggiato da emotrasfusioni infette affermando che, proprio perché la malattia a volte non è immediatamente riscontrabile dopo il contagio, il termine di prescrizione decorre a partire dal momento in cui il danneggiato scopre o può scoprire (in base all’ordinaria diligenza) di essersi infettato.

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