Unioni civili, ok del Senato


Approvato a Palazzo Madama il disegno di legge, ma senza la stepchild adoption e l'obbligo di fedeltà
Unioni civili, ok del Senato

Ora che il Senato ha dato il via libera al disegno di legge sulle unioni civili sul quale il Governo, alla fine, ha posto la fiducia, il provvedimento dovrà affrontare l'iter parlamentare alla Camera dei Deputati a Montecitorio.

I voti favorevoli a Palazzo Madama sono stati 173, quelli contrari 71.Hanno votato a favore i senatori del Pd, circa una trentina di centristi, il gruppo delle Autonomie e alcuni esponenti del gruppo misto. Ha votato sì anche la maggioranza dei senatori dell’Ala di Denis Verdini, voto che ha, come previsto, succitato nuove polemiche su presunte alleanze del governo Rendi con i verdiniani. Contrari, invece, il movimento 5 stelle che è uscito dall’aula al momento del voto, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

"La giornata di oggi resterà nella cronaca di questa Legislatura e nella storia del nostro Paese", ha commentato Renzi nonostante la parte più contestata del disegno di legge, quella sulla stepchild adoption, sia stata stralciata, così come l’obbligo di fedeltà.

Dunque, il ddl sulle unioni civili è passato, ma risulta essere stato una mediazione date le opposizioni al punto critico della stepchild adoption.

Per il resto, le unioni civili sono quasi paragonabili al matrimonio sotto l’aspetto dei diritti e doveri. Come il matrimonio, infatti, i contraenti l’unione civile hanno l’obbligo della coabitazione e il dovere di contribuzione. Ovvero, per ciò che riguarda l’obbligo di provvedere ai bisogni reddituali del nucleo familiare, gli alimenti e le successioni vale quanto previsto dal codice civile per il matrimonio civile. Non è stato previsto, invece, l’obbligo alla fedeltà, previsto invece nel matrimonio civile.
Tra gli altri diritti previsti nel provvedimento c’è anche quello sulla possibilità per il componente della coppia di poter decidere sulla salute dell’altro componente in caso di necessità e, in caso di morte di uno dei due contraenti, il contraente sopravvissuto acquisisce il diritto di abitazione dell’immobile adibito a casa familiare, anche se non si è proprietari, per due anni o per un periodo pari a quello della convivenza fino a un massimo di cinque anni.

Anche i casi di impossibilità di contrarre l’unione civile sono paragonabili a quelli del matrimonio: bisogna essere maggiorenni, non bisogna essere già sposati, non bisogna essere stati condannati in via definitiva per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro contraente della coppia, se vi è un rapporto di parentela o se l’unione è frutto di costrizioni, minacce o violenze.

L’unione civile, anche tra persone dello stesso sesso, avviene dinanzi a un ufficiale di Stato alla presenza di due testimoni e l’unione viene registrata nell’archivio civile. L’unione si scioglie in caso di morte di uno dei due componenti della coppia o per volontà di uno di essi con apposita richiesta all’ufficiale di stato civile.

Articolo del: