Utero in affitto: nessun reato se compiuto all’estero


Secondo la Corte di Cassazione non si commette reato se si ricorre all’utero in affitto all’estero dove tale pratica è lecita
Utero in affitto: nessun reato se compiuto all’estero

Non si commette reato se si ricorre all’utero in affitto all’estero dove tale pratica è lecita. A sancirlo è la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza 13525/2016 che ha respinto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli contro la sentenza del gip dello stesso Tribunale che assolveva una coppia italiana che era ricorsa all’utero in affitto all’estero.

Ma ricostruiamo la vicenda. Una coppia infertile e impossibilitata, dunque, ad avere figli naturalmente, è ricorsa alla pratica della maternità surrogata a Kiev, in Ucraina, dove tale pratica è legale. Nell’utero della donna ucraina sono stati impiantati gli spermatozoi dell'uomo della coppia insieme agli ovuli di un'anonima donatrice.

Alla nascita del minore, la madre surrogata aveva acconsentito, tramite dichiarazione, che i due componenti della coppia venissero registrati come genitori del neonato. Di qui, la registrazione nell’Ufficio di Stato civile di Kiev e il rilascio del certificato di nascita che ha attribuito alla coppia il diritto di genitorialità in base alla legge locale vigente.

I problemi sono sorti una volta rientrati in Italia quando la coppia ha richiesto la trascrizione nel nostro Paese dell’atto ufficiale redatto dai pubblici uffici ucraini. I due neo genitori sono stati accusati per violazione della legge 40 e per false dichiarazioni sulle generalità del neonato (annunciando come loro figlio il minore nato da un’altra donna). Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, però, assolve la coppia. Assoluzione che arriva anche dalla Corte di Cassazione dopo il ricorso del Pubblico ministero del Tribunale partenopeo.

La Suprema corte ha infatti affermato che non commette reato chi ricorre all’utero in affitto in un Paese estero in cui tale pratica è legale e non commette neppure il reato di falsa dichiarazione chi si limita a far trascrivere in Italia i documenti redatti dai pubblici uffici esteri in conformità delle leggi locali.

Nella sentenza, gli ermellini sottolineano tra l’altro il fatto che la coppia non aveva intenzione di infrangere alcuna legge, dato che si era recata in un Paese dove la maternità surrogata è possibile e non aveva fornito alcuna falsa dichiarazione dato che si era limitata a chiedere la trascrizione di un atto ufficiale redatto a Kiev in conformità della normativa vigente.

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