Vacanze da incubo: come farsi risarcire!!!
Prima di firmare un contratto e prima di partire per le vacanze è necessario conoscere quali siano i diritti per tutelarsi dalle "brutte sorprese"

L'estate sta arrivando e con lei anche le tanto desiderate vacanze, occasione di meritato divertimento e relax dopo un anno di intenso lavoro. Negli ultimi anni, a causa della crisi economica, si è registrata la tendenza ad accorciare il periodo in cui ci si allontana da casa per mettersi in viaggio. Allora, più che in passato, è importante che il minor tempo dedicato allo svago non sia rovinato da contrattempi o "brutte soprese" inaspettate. Per questo, prima di mettersi in viaggio o bloccare un qualsiasi pacchetto turistico, è meglio informarsi su quali siano i propri diritti.
Innanzitutto, occorre definire che cosa si intenda per pacchetto turistico: il Codice del Turismo lo descrive come una formula che ha ad oggetto un viaggio, una vacanza, una crociera turistica o un pacchetto "tutto compreso", offerti a un prezzo forfettario. I diritti del viaggiatore cominciano con l'ingresso in agenzia o dal tour operator. L'organizzatore turistico ha l'obbligo di comunicare al cliente tutte le informazioni utili sul pacchetto turistico offerto (costo, qualità, servizi accessori...), oltre agli adempimenti da rispettare (documenti necessari, obblighi sanitari, eventuali assicurazioni consigliate...). Il tutto deve essere scritto nero su bianco su un contratto in duplice copia, una delle quali va consegnata al cliente. Prima della partenza, inoltre, devono essere forniti al cliente le ulteriori informazioni riguardanti gli orari esatti della partenza e le eventuali coincidenze dei mezzi di trasporto.
Le variazioni di prezzo del pacchetto turistico sono ammesse solo ed esclusivamente se previste dal contratto e solo per specifici motivi chiaramente indicati. In ogni caso, tali variazioni non possono superare il 10% del valore del pacchetto turistico sottoscritto e non possono essere applicate nei 20 giorni prima della partenza.
Se a variare sono le condizioni contrattuali (modifiche che comunque devono essere rilevanti), l'operatore turistico ha l'obbligo di comunicarle al cliente per iscritto. Quest'ultimo, una volta ricevuta la comunicazione, ha due giorni di tempo per decidere se accettare le nuove condizioni o se recedere dal contratto. E' importante sottolineare che se si opta per il recesso, non si deve pagare alcuna penale poiché le modifiche sono state avanzate dall'operatore turistico.
In caso di recesso, sia per variazioni di prezzo che di condizioni contrattuali, il cliente ha diritto a scegliere un pacchetto turistico alternativo di pari valore, di valore superiore senza dover pagare il sovrapprezzo o di valore inferiore, vedendosi riconoscere la differenza di prezzo. Può anche optare per il rimborso, che deve avvenire entro sette giorni dal recesso e deve essere aumentato del risarcimento del danno per mancata esecuzione del contratto.
Se, invece, accade che, dopo la partenza, parte dei servizi pattuiti siano erogati in maniera incompleta o non possano addirittura essere effettuati, l'operatore turistico deve proporre adeguate soluzioni alternative senza far pagare al cliente eventuali sovrapprezzi. In alternativa, si ha diritto al rimborso della differenza per i servizi non goduti. Infine, se le soluzioni alternative proposte si rivelano inaccettabili per il cliente (per provate motivazioni), quest'ultimo ha diritto a rientrare dale vacanze a spese dell'agenzia o del tour operator, oltre a ricevere la differenza per i servizi non goduti e un congruo risarcimento dei danni.
Ogni contestazione va effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dal rientro dalle vacanze. Inoltre, indipendentemente dalla rescissione del contratto, il viaggiatore vittima di una "vacanza da incubo" può richiedere un risarcimento dei "danni morali". Tale diritto si può esercitare entro i tre anni successivi al rientro. Esistono, infine, il diritto al risarcimento per danni alla persona o per danni diversi: il primo si prescrive in tre anni, ridotti a 12 e 18 mesi nel caso di diritti che riguardino l'esecuzione del contratto di trasporto; il secondo, si prescive in un anno dal rientro.
Sono numerosi i casi di vacanzieri che, ogni anno, oltre al danno delle ferie rovinate, subiscono la beffa di aver pagato laute somme per partire: se proprio non si può fare niente per riparare al danno, almeno, tramite un avvocato, si può eliminare la beffa.
Innanzitutto, occorre definire che cosa si intenda per pacchetto turistico: il Codice del Turismo lo descrive come una formula che ha ad oggetto un viaggio, una vacanza, una crociera turistica o un pacchetto "tutto compreso", offerti a un prezzo forfettario. I diritti del viaggiatore cominciano con l'ingresso in agenzia o dal tour operator. L'organizzatore turistico ha l'obbligo di comunicare al cliente tutte le informazioni utili sul pacchetto turistico offerto (costo, qualità, servizi accessori...), oltre agli adempimenti da rispettare (documenti necessari, obblighi sanitari, eventuali assicurazioni consigliate...). Il tutto deve essere scritto nero su bianco su un contratto in duplice copia, una delle quali va consegnata al cliente. Prima della partenza, inoltre, devono essere forniti al cliente le ulteriori informazioni riguardanti gli orari esatti della partenza e le eventuali coincidenze dei mezzi di trasporto.
Le variazioni di prezzo del pacchetto turistico sono ammesse solo ed esclusivamente se previste dal contratto e solo per specifici motivi chiaramente indicati. In ogni caso, tali variazioni non possono superare il 10% del valore del pacchetto turistico sottoscritto e non possono essere applicate nei 20 giorni prima della partenza.
Se a variare sono le condizioni contrattuali (modifiche che comunque devono essere rilevanti), l'operatore turistico ha l'obbligo di comunicarle al cliente per iscritto. Quest'ultimo, una volta ricevuta la comunicazione, ha due giorni di tempo per decidere se accettare le nuove condizioni o se recedere dal contratto. E' importante sottolineare che se si opta per il recesso, non si deve pagare alcuna penale poiché le modifiche sono state avanzate dall'operatore turistico.
In caso di recesso, sia per variazioni di prezzo che di condizioni contrattuali, il cliente ha diritto a scegliere un pacchetto turistico alternativo di pari valore, di valore superiore senza dover pagare il sovrapprezzo o di valore inferiore, vedendosi riconoscere la differenza di prezzo. Può anche optare per il rimborso, che deve avvenire entro sette giorni dal recesso e deve essere aumentato del risarcimento del danno per mancata esecuzione del contratto.
Se, invece, accade che, dopo la partenza, parte dei servizi pattuiti siano erogati in maniera incompleta o non possano addirittura essere effettuati, l'operatore turistico deve proporre adeguate soluzioni alternative senza far pagare al cliente eventuali sovrapprezzi. In alternativa, si ha diritto al rimborso della differenza per i servizi non goduti. Infine, se le soluzioni alternative proposte si rivelano inaccettabili per il cliente (per provate motivazioni), quest'ultimo ha diritto a rientrare dale vacanze a spese dell'agenzia o del tour operator, oltre a ricevere la differenza per i servizi non goduti e un congruo risarcimento dei danni.
Ogni contestazione va effettuata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dal rientro dalle vacanze. Inoltre, indipendentemente dalla rescissione del contratto, il viaggiatore vittima di una "vacanza da incubo" può richiedere un risarcimento dei "danni morali". Tale diritto si può esercitare entro i tre anni successivi al rientro. Esistono, infine, il diritto al risarcimento per danni alla persona o per danni diversi: il primo si prescrive in tre anni, ridotti a 12 e 18 mesi nel caso di diritti che riguardino l'esecuzione del contratto di trasporto; il secondo, si prescive in un anno dal rientro.
Sono numerosi i casi di vacanzieri che, ogni anno, oltre al danno delle ferie rovinate, subiscono la beffa di aver pagato laute somme per partire: se proprio non si può fare niente per riparare al danno, almeno, tramite un avvocato, si può eliminare la beffa.
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