Vaccino e autismo, nessun nesso causale


La Corte di Cassazione cambia orientamento sui risarcimenti dei presunti danni provocati dall’esavalente
Vaccino e autismo, nessun nesso causale

Il legame tra autismo e vaccinazione resta sempre molto discusso sia nell’opinione pubblica sia nelle aule dei Tribunali. Non sono mancati, infatti, processi e sentenze che in passato hanno deciso per il risarcimento di danni provocati dalle vaccinazioni.

Tra i casi più recenti si ricordano quelli del Tribunale di Milano (sent. n. 2664 del 23.09.2014) e della Corte di Cassazione (ordinanza n. 3545 del 23.2.2016).

Eppure, proprio in questi giorni la stessa Suprema Corte cambia rotta e nega l’esistenza di un nesso causale tra vaccinazione e autismo. Con la sentenza 12427/2016, infatti, gli ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dalla madre di un ragazzo affetto da autismo nato nel 1999.

La Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso dal Tribunale di Pescara prima, e dalla Corte di appello dell’Aquila poi, privilegiando la tesi dei quattro esperti consultati dai magistrati della Corte aquilana secondo i quali l’esavalente (vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite) non è responsabile dell’autismo.

E’ di certo una sentenza di spiccata rilevanza che apre nuovi scenari nell’interpretazione della normativa in materia. Nel nostro ordinamento si fa riferimento alla Legge n. 210/1992 che prevede indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. Nell’art.1, infatti, è sancito:
"1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie."

Ora, dopo la sentenza 12427/2016 della Corte di Cassazione si dovrà ripensare al tipo di "lesioni o infermità" generati dai vaccini.

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