Vantaggi fiscali per chi “impatria”

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata una guida che indica i beneficiari e spiega i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
La guida è composta da una breve sezione introduttiva e da sei capitoli in cui viene illustrato nel dettaglio come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori destinatari dei benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può usufruirne e in che modo accedere alle agevolazioni. Il tutto accompagnato da tabelle che ne semplificano la comprensione.
Tre capitoli – nello specifico il secondo, il terzo e il quinto – sono dedicati alle tre tipologie di beneficiari che sono:
- I ricercatori e i docenti
- I lavoratori “impatriati”
- I nuovi residenti
Lo scopo degli incentivi è sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese attirando risorse umane in Italia attraverso una serie di incentivi fiscali.
Il capitolo 1 è dedicato al concetto di residenza e, nella guida, è specificato come, in base all’articolo 2, comma 2, del Tuir, si considera residente nel nostro Paese le persone fisiche che “per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza”.
Ugualmente viene ripresa la disciplina civilistica – nello specifico l’art. 43 del codice civile – che confronta le nozioni di residenza e domicilio e che definisce la “residenza” come il luogo di dimora abituale e il “domicilio” come la sede principale dei propri affari e interessi. Si specifica, inoltre, come residenza e domicili siano due condizioni sono alternative: “la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia”.
La guida, poi, affronta in dettaglio gli specifici vantaggi fiscali destinati alle tre tipologie citate sopra, ma, a livello generale, possiamo indicare le seguenti informazioni:
- I vantaggi fiscali per i ricercatori e i docenti
I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. Per 4 anni, a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato, si ha l’esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia. Per ottenere l’agevolazione occorre rispettare i seguenti requisiti:
- avere un titolo di studio universitario o equiparato
- essere stati residenti all’estero ma non in maniera occasionale
- aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici, privati o università
- svolgere attività di docenza o ricerca in Italia
- I vantaggi fiscali per i lavoratori “impatriati”
Per tale tipologia di lavoratori è prevista l’esenzione del 50% della tassazione sul reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia per la durata di 5 anni a partire dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia. Per ottenere l’agevolazione occorre rispettare i seguenti requisiti:
- essere laureati
- aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico
- trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR
- svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia
- I vantaggi fiscali per i nuovi residenti
Il regime agevolato per i nuovi residenti prevede la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di 100.000 euro annui in alternativa alla tassazione ordinaria. L’agevolazione ha una durata di 15 anni e l’accesso al beneficio è consentito sia ai cittadini italiani sia agli stranieri. Per ottenere l’agevolazione occorre rispettare i seguenti requisiti:
- trasferimento della residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del Tuir
- residenza all’estero per almeno 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti
Il beneficio può essere esteso ai seguenti familiari:
• il coniuge o il componente di un’unione civile
• i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi
• i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi
• gli adottanti
• i generi e le nuore
• il suocero e la suocera
• i fratelli e le sorelle
purchè anch’essi trasferiscano la residenza nel nostro Paese dopo essere stati residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.
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