Vendite a distanza tramite piattaforme online, nuovi chiarimenti dell’AdE


In una circolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi relativi ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati e all’oggetto della comunicazione
Vendite a distanza tramite piattaforme online, nuovi chiarimenti dell’AdE

Con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità operative relative all’obbligo di comunicazione dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali che favoriscono la vendita di beni e servizi offrendo spazi virtuali a rivenditori e fornitori.

La circolare in questione riprende la normativa inserita nel Decreto Crescita 2019 (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e il successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, n. 660061 chiarendo quali siano gli ambiti soggettivi e oggettivi della normativa stessa.

 

 

 

La vendita di beni tramite piattaforme online

Lo sviluppo della tecnologia e dell’e-commerce ha favorito la nascita di piattaforme online che si pongono come intermediari tra fornitori e consumatori utenti. Tali piattaforme sostengono un mercato virtuale globalizzato in cui venditori e acquirenti possono risiedere in paesi differenti (cosiddetto marketplace).

Di qui la necessità di regolamentare le attività degli intermediari in modo da assicurare la corretta applicazione delle normative fiscali in ambito Iva

Il legislatore, a tal fine, ha dapprima regolamentato la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di valore inferiore a 150 euro attraverso l’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto semplificazioni), per poi prevedere specifici obblighi di trasmissione all’Agenzia delle Entrate a carico dei gestori delle piattaforme digitali che facilitano gli scambi di beni e servizi in generale con il Decreto crescita 2019 (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Il successivo provvedimento citato dell’Agenzia delle Entrate ha, poi, diffuso le modalità operative delle comunicazioni obbligatorie al fisco.

Recentemente, sempre l’Agenzia delle Entrate, ha emanato una circolare (Circolare n. 13/E del 1° giugno 2020) per chiarire i dubbi relativi ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, all’oggetto della comunicazione, alla periodicità degli invii e alle conseguenze della mancata o incompleta trasmissione delle informazioni.

Infine, va rammentato che la normativa contenuta nel Decreto Crescita è transitoria poiché a partire dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore l’art. 14-bis della Direttiva 2006/112/CE, denominata Direttiva IVA (l’art. 14-bis è stato introdotto dalla successiva Direttiva 2017/2455/UE.

 

 

Decreto Crescita: gli obblighi per i “facilitatori”

L’art. 13 del DL 34/2019 (“Vendita di beni tramite piattaforme digitali”) regolamenta le vendite virtuali in cui soggetti passivi Iva facilitano l’e-commerce attraverso il marketplace online.

La norma prescrive che il quale al primo comma prevede che:
“Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita”
.

Dunque, la normativa prevede che sia il “soggetto passivo” che si pone come intermediario nelle vendite nel mercato virtuale a dover trasmettere i dati richiesti.
Ma chi rientra nella definizione di “soggetto passivo”?

 

 

Vendita tramite piattaforme online: soggetti obbligati alla comunicazione

Nel provvedimento citato dell’Agenzia delle Entrate, si definiscono soggetti passivi “i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica”.

La recente circolare ha chiarito i dubbi su chi possa essere, dunque, un “soggetto passivo” obbligato alla trasmissione dei dati.

Come premessa, l’Agenzia delle Entrate afferma che “il Legislatore fa riferimento all’ampio genus dei soggetti passivi, distinguendo tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.

Relativamente ai soggetti stabiliti, coloro che sono tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati in base all’art. 13 del Decreto Crescita sono tutti i soggetti passivi Iva, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta. Sono, viceversa esclusi, coloro che accedono al regime forfetario.

Invece, per “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato” si intendono “sia i gestori delle piattaforme che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che non realizzano le predette operazioni”.
La circolare sottolinea, però, una differenza tra le due tipologie di gestori: mentre i primi, ove privi di stabile organizzazione, sono tenuti all’identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero la nomina di un rappresentante fiscale, la seconda tipologia di gestori devono solamente richiedere all’Agenzia delle Entrate un codice fiscale.

 

 

Vendita tramite piattaforme online: oggetto della comunicazione

In merito all’ambito oggettivo, ovvero all’oggetto della comunicazione, i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono quelli indicati nell’art. 13 del Decreto Crescita, ovvero:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica del fornitore;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita
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Inoltre, devono essere trasmessi anche i dati relativi alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop indicati dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del Decreto Semplificazioni.

 

 

Comunicazione dei dati

L’art. 13 del D.L 34/2019, così come specificato anche nel punto 3.4 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che i soggetti passivi trasmettano al fisco i dati entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

I prezzi di vendita comunicati, al lordo dell’Iva, devono essere espressi in euro e le interfacce elettroniche sono legittimate a convertine nella moneta europea le valute estere secondo il tasso di cambio della data dell’operazione o quello di fine mese, purché la scelta adottata sia seguita costantemente.

Nel caso di vendite cosiddette “complesse”, ovvero quelle in cui si vendono più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche. Sono, viceversa, considerate vendite separate quelle in cui si vendono accessori legati al bene principale (la circolare fa l’esempio delle cuffie da utilizzare con lo smartphone).

Se dopo la vendita, dovessero esserci dei resi di cui il gestore della piattaforma sia a conoscenza, questi ultimi devono effettuare una comunicazione sostitutiva entro la scadenza calcolata dal momento in cui il gestore viene a conoscenza del reso.

 

 

Mancata o inesatta comunicazione dei dati

La mancata o incompleta comunicazione dei dati ha come conseguenza che il gestore sia considerato debitore dell’IVA applicata alle vendite a distanza al posto del fornitore, a meno che non provi che l’imposta sia stata correttamente versata da quest’ultimo. Il legislatore ha introdotto, dunque, una presunzione relativa.

Il comma 3 dell’art. 13 del D.L. 34/2019, infatti recita: “Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore”.

Dato che anche l’incompleta trasmissione dei dati genera l’addebito dell’Iva in capo al gestore, nella circolare si sottolinea l’importanza di adeguare la piattaforma digitale, attraverso un sistema interno di due diligence, in modo che il fornitore debba inserire tutte le informazioni necessarie che devono poi essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal gestore stesso.

La circolare, però, riprende il provvedimento precedente nel punto che riguarda la rettifica dei dati trasmessi in caso di errori od incompletezze.

Nel punto 3.7 del Provvedimento, infatti, si legge che «In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento».

Ciò, però, è possibile solo per comunicazioni errate e non nel caso di mancate comunicazioni

 

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