Versamenti IRAP per esercizi non coincidenti con anno solare

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020) ha introdotto il taglio dell’Irap per imprese e professionisti che rispettano alcuni requisiti reddituali.
Il taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive riguarda sia coloro la cui attività coincide con l’anno solare, sia coloro la cui attività non coincide con l’anno solare.
In una recente risoluzione (Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020), l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia l’Irap ancora dovuta in base al D.L. Rilancio e sia quali siano i termini per versarla.
Decreto Rilancio: la norma sul taglio dell’Irap
Allo scopo di consentire maggiore liquidità alle imprese, è stato inserito il taglio dell’Irap nel Decreto Rilancio.
Nello specifico, la norma che lo prevede è l’art. 24 che recita:
“Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (…); l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”.
A poter beneficiare dell’esenzione dell’imposta regionale sulle attività produttive sono le imprese che hanno registrato un volume di ricavi non superiori a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi che hanno percepito compensi non superiori a 250 milioni di euro.
In merito alle imprese, si sono quelle che per le quali l’attività coincide con l’anno solare e quelle per le quali non c’è tale corrispondenza.
L’agenzia delle Entrate, dunque, si è soffermata a chiarire quali siano le scadenze da rispettare, soprattutto per le società il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (ovvero per gli esercizi c.d. “a cavallo”).
Taglio dell’Irap: cosa è dovuto
Riprendendo la norma citata del D.L. Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
"a) il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
b) l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della I^ rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la II^ rata dell’acconto ed il saldo".
Dunque, riassumendo, il taglio dell’Irap è relativo:
1. al saldo dell’imposta relativo al periodo di imposta 2019;
2. la prima rata dell’acconto dell’imposta relativa al periodo di imposta 2020.
Di contro, sono dovuti:
• gli acconti I° e II° relativi al periodo di imposta 2019;
• il II° acconto e il saldo relativi al periodo di imposta 2020.
Resta ora da capire, quando debbano essere effettuati i versamenti rimanenti dell’Irap (ovvero I° e II° acconto 2019 e II° acconto e saldo del 2020).
Quando versare l’Irap dovuta
Per chiarire quando l’Irap non soggetta a taglio debba essere versata da imprese e professionisti beneficiari della misura, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, muove i passi proprio dall’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 che regola i versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive e viene citato nell’art. 24 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In merito alla scadenze dei versamenti Irap, dunque, l’Agenzia specifica che:
• soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare: sia il versamento del saldo del 2019 che del I° acconto 2020 sarebbero dovuti entro il 30 giugno 2020, ma essendo stati eliminati nulla è dovuto; resterà da versare il II° acconto 2020 entro il 30 novembre 2020 e il saldo 2020 entro il 30 giugno 2021;
• soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare: “i versamenti devono avvenire entro l’«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (saldo periodo precedente e I^ rata dell’acconto) e l’«ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta» (II^ rata dell’acconto)”; ciò significa che entro il 31 maggio doveva essere stato versato il II° acconto relativo al periodo luglio 2019/giugno 2020, mentre alla scadenza del 31 dicembre 2020 non saranno dovuti né il saldo relativo allo stesso periodo, né il I° acconto del periodo luglio 2020/giugno 2021; le scadenze future saranno quelle del 31 maggio 2021 per il II° acconto del periodo luglio 2020/giugno 2021 e del 31 dicembre 2021 per il relativo saldo.
Fonte: Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate
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