Violenza di genere sulle donne, congedo e indennizzo Inps


Consulenza del lavoro: Le donne lavoratrici dipendenti hanno diritto al congedo e a un indennizzo INPS nel caso in cui subiscano violenza
Violenza di genere sulle donne, congedo e indennizzo Inps

Con l’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 è stata introdotta la possibilità di ottenere un congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. La norma è valida anche per tutto il 2018.
Al primo comma dei sette totali della norma si legge: "La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (...), ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi".

Per poter usufruire del beneficio sono necessari due requisiti:
- la lavoratrice deve avere un rapporto di lavoro in corso presso un’azienda pubblica o privata
- la lavoratrice deve essere inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Il beneficio consiste nel diritto di un congedo lavorativo per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) da sfruttare entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, così come prevede il comma 2 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ("Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio (...), hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, cui durata non può essere superiore a tre mesi").

L’indennità è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro) ed fruibile sia in modalità giornaliera che quella oraria. Nel caso di fruibilità giornaliera l’indennità è pari al 100% dell’ultima retribuzione mentre nel caso di fruizione oraria l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.

Per richiedere il beneficio occorre fare domanda all’Inps e presentare contestualmente istanza al datore di lavoro. L’indennità è poi anticipata dal datore di lavoro.

Per ottenere maggiori informazioni è consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro. Cercatelo nel nostro sito. Il primo contatto in studio è gratuito!

Articolo del: