Violenza sessuale di gruppo, l’attenuante della giovane età va valutata caso per caso


L’attenuante generica della giovane età va applicata solo se l'età influisce sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento
Violenza sessuale di gruppo, l’attenuante della giovane età va valutata caso per caso

La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha stabilito che l’attenuante generica della giovane età va applicata solo se effettivamente comporta una minore maturità o una minore capacità di valutare la propria condotta da parte dell’imputato. Se, al contrario, nonostante l’età anagrafica, l’imputato è maturo o è in grado di valutare il proprio comportamento, la giovane età non può essere considerata come attenuante generica.

È quanto stabilito nella recente sentenza della Cassazione n. 15659/22, depositata il 22 aprile 2022, che annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il caso che si sono trovati a dirimere gli ermellini è quello di una violenza sessuale di gruppo compiuta da sei ragazzi ai danni di una cittadina britannica, dopo averle fatto ingerire la cosiddetta “droga dello stupro”.

La Corte di Appello di Napoli, pur condannando gli imputati, aveva ridotto la loro pena rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado, riconoscendo l’attenuante generica della giovane età, come previsto dall’art. 62 bis del Codice penale.

La Cassazione, però, ha accolto il ricorso del procuratore generale della Corte di Appello del capoluogo campano e ha annullato le attenuanti generiche.

Secondo il Procuratore generale il giudice di secondo grado ha erroneamente applicato l’attenuante generica basata sulla “non allarmante personalità, desunta dalla assenza di precedenti penali e dalla giovane età”.

Invece, gli imputati “non avevano fornito alcun utile contributo per la esatta costruzione dei fatti né per la individuazione degli altri responsabili, non identificati, dei gravi fatti accertati”. Non solo: i ragazzi responsabili della violenza sessuale avrebbero fornito una descrizione differente rispetto a quella denunciata dalla vittima che avrebbe, secondo loro, reso non solo false, ma addirittura calunniose dichiarazioni perché “frutto di una gravissima forma di premeditazione”. Inoltre, tra le singole dichiarazioni dei responsabili dello stupro c’erano divergenze sulla descrizione dei fatti accaduti.

A fronte del comportamento degli imputati, il procuratore generale ha avanzato ricorso sulla base che la concessione delle attenuanti generiche può avvenire soltanto se vi sia la “dimostrazione di elementi positivi” e non può “essere oggetto di benevola e discrezionale concessione”.

I supremi giudici hanno accolto il ricorso del procuratore generale deducendo che “la motivazione della sentenza impugnata è viziata da contraddittorietà e illogicità in relazione alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche”.

Secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha erroneamente valutato positivamente l’ammissione dei fatti da parte dei responsabili della violenza, dato che tale valutazione contrasta con quanto evidenziato dal Tribunale che, al contrario, accertava che i ragazzi avessero fornito una versione diversa dei fatti, che avessero dichiarato che la vittima era consenziente e che la ragazza avesse dichiarato il falso. Inoltre, la Corte d’Appello non aveva tenuto conto che, sempre in sede di processo di primo grado, le singole versioni dei ragazzi, soprattutto nella prima fase del procedimento, erano imprecise e contrastanti e solo dopo erano state “via via aggiustate in corso d’opera”.

A fronte di ciò, i supremi giudici hanno affermato come “la giovane età può essere un fattore attenuativo solo allorquando svolga un’effettiva incidenza ed abbia uno specifico rilievo nella condotta criminosa ed è, quindi, necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile”.

In merito al fatto, poi, che i ragazzi fossero incensurati, la Cassazione ha ricordato come il solo "stato di incensuratezza" non sia sufficiente per applicare le attenuanti generiche.

In conclusione, la giovane età non può essere considerata come semplice dato anagrafico, ma come capacità di discernimento e maturità.

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