Violenza sessuale, quale pena?
L’ultimo caso di stupro del branco nel Salernitano dove cinque minorenni abusano di una coetanea

La violenza sulle donne torna di nuovo sulle pagine della cronaca per un ennesimo episodio di stupro da parte del branco consumato nel salernitano.Cinque ragazzi, tutti minorenni, tra i 15 e i 17 anni hanno abusato di una loro coetanea di 16 anni a San Valentino al Torio, in provincia di Salerno.La giovane, domenica sera scorsa, stava rientrando a casa quando i cinque ragazzi l’hanno avvicinata e condotta con la forza all’interno di un garage dove, per tutta la notte e a turno, l’hanno violentata.
La giovane, fortunatamente, ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori e poi ai carabinieri che hanno arrestato i cinque delinquenti. Ora, i cinque componenti del branco sono al centro di prima accoglienza presso il Tribunale per i minorenni di Salerno e su di loro grava l’accusa di violenza sessuale provata dagli evidenti segni di violenza riscontrati sul corpo della giovane dai medici dell’Ospedale Martiri di Villa Malta.
Ma cosa prevede il nostro codice penale per chi commette il crimine della violenza sessuale?
L’articolo 609 bis del codice penale afferma che "Chiunque, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".
La graduale sensibilità che il legislatore ha posto nei confronti di tale reato si desume dalle modifiche che sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 15 febbraio del 1996 n. 66. Oltre a cambiare le ipotesi incriminatrici in materia, ha inserito il reato della violenza sessuale tra i delitti contro la persona spostandolo dal libro nono che è dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Lo spostamento fa intuire come il legislatore abbia avuto la volontà di inquadrare il reato come un delitto contro l’integrità della persona piuttosto che contro la morale pubblica.
Altra modifica importante introdotta dalla legge citata è la eliminazione della distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale, dove per violenza carnale si intendeva quell’abuso che presupponeva un rapporto completo.La distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale nelle aule di Tribunale veniva provata con una serie di esami e referti medici a cui la vittima a doveva sottoporsi e con minuziose esposizioni dei fatti aggiungendo l’umiliazione alla violenza subita. Tale distinzione è stata eliminata a favore dell’unica dicitura di "violenza sessuale".
La giovane, fortunatamente, ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori e poi ai carabinieri che hanno arrestato i cinque delinquenti. Ora, i cinque componenti del branco sono al centro di prima accoglienza presso il Tribunale per i minorenni di Salerno e su di loro grava l’accusa di violenza sessuale provata dagli evidenti segni di violenza riscontrati sul corpo della giovane dai medici dell’Ospedale Martiri di Villa Malta.
Ma cosa prevede il nostro codice penale per chi commette il crimine della violenza sessuale?
L’articolo 609 bis del codice penale afferma che "Chiunque, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".
La graduale sensibilità che il legislatore ha posto nei confronti di tale reato si desume dalle modifiche che sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 15 febbraio del 1996 n. 66. Oltre a cambiare le ipotesi incriminatrici in materia, ha inserito il reato della violenza sessuale tra i delitti contro la persona spostandolo dal libro nono che è dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Lo spostamento fa intuire come il legislatore abbia avuto la volontà di inquadrare il reato come un delitto contro l’integrità della persona piuttosto che contro la morale pubblica.
Altra modifica importante introdotta dalla legge citata è la eliminazione della distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale, dove per violenza carnale si intendeva quell’abuso che presupponeva un rapporto completo.La distinzione tra atti di libidine violenti e violenza carnale nelle aule di Tribunale veniva provata con una serie di esami e referti medici a cui la vittima a doveva sottoporsi e con minuziose esposizioni dei fatti aggiungendo l’umiliazione alla violenza subita. Tale distinzione è stata eliminata a favore dell’unica dicitura di "violenza sessuale".
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