Voucher per baby sitting solo telematici
L’Inps comunica che, in nome della tracciabilità, i voucher saranno erogati esclusivamente in modalità telematica
Come già scritto nel nostro precedente articolo "La neomamma lavora? L'asilo o la baby sitter li paga l'Inps..." la legge di stabilità ha prorogato anche per il 2016 l’erogazione dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o per pagare parte della retta dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il beneficio, che è stato inizialmente introdotto in via sperimentale dalla Legge Fornero (Legge 92/2012) per il triennio 2013-2015, è destinato alle neo mamme che dopo il termine della maternità obbligatoria tornano a lavorare rinunciando al congedo parentale facoltativo.
Detto questo, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 75 del 6 maggio 2016 per ribadire e integrare quanto già disposto con la precedente circolare n. 169 del 16 dicembre 2014. Nello specifico, l’Inps ha inteso comunicare che, "in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede".
In altre parole, l’Inps non erogherà più i voucher in forma cartacea, ma solo in forma telematica.Dunque, la neo mamma che intende usufruire dei voucher per pagare il servizio di babysitting o i servizi per l’infanzia negli asili nido pubblici e privati convenzionati dovrà munirsi di PIN da richiedere direttamente all’Inps oppure potrà autentificarsi tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Dopodiché dovrà seguire le modalità operative illustrate nella circolare n. 75 del 6 maggio 2016.
Si ricorda che ha diritto all’utilizzo dei voucher la neo mamma che, dopo aver goduto della maternità obbligatoria rientra a lavorare senza usufruire del congedo facoltativo. E’ possibile richiedere i voucher entro e non oltre 11 mesi dalla fine della maternità obbligatoria ed è possibile sfruttare i voucher per un massimo di sei mesi in alternativa al congedo. Se, ad esempio, una neo mamma utilizza tre mesi di congedo parentale, si potrà usufruire ancora di altri soli tre mesi di voucher entro gli 11 mesi dal termine della maternità obbligatoria.
Possono usufruire del beneficio tutte le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche e aziende private e le libere professioniste iscritte alla gestione separata dell’Inps. E’, inoltre, possibile richiedere tanti bonus quanti sono i figli, purché si presenti la domanda sempre entro gli 11 mesi dal termine della maternità obbligatoria. Non possono, viceversa, presentare la domanda le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione diversa da quella separata dell’Inps, le lavoratrici già esentate dal pagamento delle prestazioni dei servizi pubblici per l’infanzia e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici coperti dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Il beneficio, che è stato inizialmente introdotto in via sperimentale dalla Legge Fornero (Legge 92/2012) per il triennio 2013-2015, è destinato alle neo mamme che dopo il termine della maternità obbligatoria tornano a lavorare rinunciando al congedo parentale facoltativo.
Detto questo, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 75 del 6 maggio 2016 per ribadire e integrare quanto già disposto con la precedente circolare n. 169 del 16 dicembre 2014. Nello specifico, l’Inps ha inteso comunicare che, "in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede".
In altre parole, l’Inps non erogherà più i voucher in forma cartacea, ma solo in forma telematica.Dunque, la neo mamma che intende usufruire dei voucher per pagare il servizio di babysitting o i servizi per l’infanzia negli asili nido pubblici e privati convenzionati dovrà munirsi di PIN da richiedere direttamente all’Inps oppure potrà autentificarsi tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Dopodiché dovrà seguire le modalità operative illustrate nella circolare n. 75 del 6 maggio 2016.
Si ricorda che ha diritto all’utilizzo dei voucher la neo mamma che, dopo aver goduto della maternità obbligatoria rientra a lavorare senza usufruire del congedo facoltativo. E’ possibile richiedere i voucher entro e non oltre 11 mesi dalla fine della maternità obbligatoria ed è possibile sfruttare i voucher per un massimo di sei mesi in alternativa al congedo. Se, ad esempio, una neo mamma utilizza tre mesi di congedo parentale, si potrà usufruire ancora di altri soli tre mesi di voucher entro gli 11 mesi dal termine della maternità obbligatoria.
Possono usufruire del beneficio tutte le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche e aziende private e le libere professioniste iscritte alla gestione separata dell’Inps. E’, inoltre, possibile richiedere tanti bonus quanti sono i figli, purché si presenti la domanda sempre entro gli 11 mesi dal termine della maternità obbligatoria. Non possono, viceversa, presentare la domanda le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione diversa da quella separata dell’Inps, le lavoratrici già esentate dal pagamento delle prestazioni dei servizi pubblici per l’infanzia e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici coperti dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
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