Whistleblowers, la Consob apre due canali per denunciare illeciti
La Consob ha attivato un canale telefonico e uno telematico per ricevere le segnalazioni di violazioni e illeciti

A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge sul Whistleblowers, la Consob ha comunicato di aver attivato due nuovi canale, uno telefonico e l’altro telematico, per denunciare violazioni o illeciti, in maniera immediata e anche in forma anonima, segnalate da personale di soggetti vigilati (Sim, Sgr, Sicav, banche e altri soggetti specificati nell'art. 4-undecies del Tuf.
La Consob, a tal fine, ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale i riferimenti dei due canali:
1. Canale telefonico: le segnalazioni potranno essere fatte telefonando al numero 06 8411099, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 11-12 e 17-18
2. Canate telematico: le segnalazioni potranno essere fatte scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando i due appositi moduli per le segnalazioni in forma anonima oppure non anonima
In aggiunta, però, la Consob fa sapere che è possibile effettuare segnalazioni anche tramite posta ordinaria, nel rispetto della riservatezza, inviando la lettera a: Consob, Via G. B. Martini 3, 00186, Roma.
Come ultima precisazione, la Commissione Nazionale per le Società a la Borsa fa sapere che "i nuovi canali, dedicati esclusivamente alle segnalazioni "whistleblowing" non sostituiscono in alcun modo le modalità già esistenti per la trasmissione alla Consob di documenti o atti di competenza".
Ricordiamo che la legge sul Whistleblowers (Legge 30 novembre 2017, n. 179) tutela i lavoratori dipendenti pubblici che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del loro lavoro. Brevemente, in base al primo comma dell’art.1 della nuova normativa (composta di soli tre articoli), "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (...), ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".
Mentre in base al comma 6 dell’art. 1 della Legge, se un ente non adotta al proprio interno procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni scatta una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare tra un minimo di 10 mila euro fino a un massimo di 50 mila euro. Ecco che l’apertura dei due canali aperti dalla Consob per le segnalazioni risponde a un preciso obbligo di legge.
La Consob, a tal fine, ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale i riferimenti dei due canali:
1. Canale telefonico: le segnalazioni potranno essere fatte telefonando al numero 06 8411099, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 11-12 e 17-18
2. Canate telematico: le segnalazioni potranno essere fatte scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando i due appositi moduli per le segnalazioni in forma anonima oppure non anonima
In aggiunta, però, la Consob fa sapere che è possibile effettuare segnalazioni anche tramite posta ordinaria, nel rispetto della riservatezza, inviando la lettera a: Consob, Via G. B. Martini 3, 00186, Roma.
Come ultima precisazione, la Commissione Nazionale per le Società a la Borsa fa sapere che "i nuovi canali, dedicati esclusivamente alle segnalazioni "whistleblowing" non sostituiscono in alcun modo le modalità già esistenti per la trasmissione alla Consob di documenti o atti di competenza".
Ricordiamo che la legge sul Whistleblowers (Legge 30 novembre 2017, n. 179) tutela i lavoratori dipendenti pubblici che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del loro lavoro. Brevemente, in base al primo comma dell’art.1 della nuova normativa (composta di soli tre articoli), "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (...), ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".
Mentre in base al comma 6 dell’art. 1 della Legge, se un ente non adotta al proprio interno procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni scatta una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare tra un minimo di 10 mila euro fino a un massimo di 50 mila euro. Ecco che l’apertura dei due canali aperti dalla Consob per le segnalazioni risponde a un preciso obbligo di legge.
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