1° luglio 2018: pagamento stipendi si cambia!
Dal 1° luglio 2018 obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni
Il Governo, con la Legge di Bilancio 2018, L. n. 205 del 27/12/2017, art. 1, comma 910 e seguenti, a far data dal 01 luglio 2018, ha introdotto l'obbligo ai datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca, un ufficio postale o altro mezzo tracciabile.
Infatti, dal 01 luglio 2018 non è più consentito effettuare pagamenti in contanti degli stipendi, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro istaurato, ma soltanto con una delle seguenti modalità:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Tale norma si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dalla durata del rapporto, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.142.
Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni ed i rapporti di lavoro domestico.
Il divieto di pagamento di retribuzioni in contanti è stato introdotto per evitare illeciti nei confronti dei lavoratori: è purtroppo conosciuto il fatto che alcuni datori di lavoro costringano i propri dipendenti a firmare una busta paga avente un importo superiore a quello effettivamente corrisposto, acquisendo così un vantaggio economico fraudolento. Per ovviare a ciò, la firma della busta paga non costituirà più, quindi, prova dell'avvenuto pagamento.
Il mancato rispetto di tali norme comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Ispettorato del Lavoro, sanzioni consistenti nel pagamento di una somma compresa tra 1.000 euro a 5.000 euro.
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