2017: contabilità semplificate tassate per cassa


Dal 2017 le imprese e società in contabilità semplificata verranno tassate su incassi e pagamenti effettivi e non più "per competenza"
2017: contabilità semplificate tassate per cassa
Una rilevante novità del 2017 concerne il nuovo regime "di cassa" per le imprese o società in contabilità semplificata. In pratica, ai fini della determinazione del reddito imponibile, rileveranno solo i ricavi per i quali si sia realizzato l’incasso entro la data di chiusura dell’esercizio, come pure saranno deducibili i soli costi per i quali entro la predetta data sia avvenuto il pagamento.

Ricavi e costi privi della manifestazione numeraria entro la data di chiusura dell’esercizio rileveranno negli esercizi successivi, al momento in cui avverrà l’incasso o il pagamento. Sono ovviamente dettate norme per evitare salti di imposizione, per i ricavi, o di deduzione per i costi, in occasione della prima applicazione della norma, anche se si teme qualche anomalia per le imprese che hanno rilevanti rimanenze di fine esercizio.

Si osservi che le predette disposizioni riguardano unicamente i Ricavi in senso proprio, come definiti dall’art. 85 del TUIR, nonché gli altri proventi definiti dall’art. 89 TUIR, vale a dire interessi e dividendi.

Il regime di cassa non si estende quindi ai proventi immobiliari (art. 90), né a plusvalenze e sopravvenienze, per i quali continueranno a applicarsi le previgenti norme.

Ciò significa che, per esempio, per una società immobiliare non si passerà al regime di cassa per la tassazione degli affitti di immobili civili (diversa sorte riguarderà invece gli affitti attivi di immobili strumentali, equiparati ai ricavi), mentre per una società commerciale le vendite a clienti morosi, prive dell’incasso, non concorreranno più alla determinazione del reddito tassabile, sino al momento della effettiva percezione.

Il regime "di cassa" è previsto per legge per tutti i soggetti in contabilità semplificata, non occorre quindi manifestare alcuna opzione per accedervi. Qualora non fosse gradito, è necessario optare per la contabilità ordinaria per sottrarsi.

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di dott. Gabriele Tosi

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