50 litri di acqua al giorno per i disagiati


Disagiati e diritto al quantitativo minimo vitale di acqua
50 litri di acqua al giorno per i disagiati
Colui che versa in un documentato stato di disagio economico-sociale ha diritto, comunque, ad un quantitativo di acqua minimo vitale giornaliero.
Detto quantitativo è stato determinato in n. 50 litri per abitante al giorno, garantito anche in caso di morosità.
E’ condizione necessaria lo stato di disagio economico-sociale: i soggetti in tale situazione sono individuati dall’Autorità, anche attraverso i dati risultanti dall’ISEE.
Nelle "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato", contenute del D.P.C.M. 29/8/2016, si leggono le seguenti osservazioni: "Considerato che l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso deve tener conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione" e "Considerato che alle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità" e ancora "Considerato che, ai fini del contenimento della morosità, il quantitativo minimo vitale non può essere esteso alle utenze domestiche non in condizioni economiche disagiate in quanto verrebbe meno l’effetto incentivante della politica tariffaria a un uso razionale della risorsa e i costi conseguenti sarebbero eccessivamente onerosi e finirebbero per gravare sulla generalità degli utenti virtuosi ed anche sugli utenti in condizioni economiche disagiate".
Da esse, e da altre di differente contenuto, consegue quanto disciplinato nell’art. 3 (utenze morose non disalimentabili): "1. In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio a: a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale , come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno; b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati. 2) Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a tutti gli utenti domestici residenti è garantito l’accesso al quantitativo minimo vitale a tariffa agevolata. Sono altresì previste adeguate forme di comunicazione all’utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al fine di garantire l’accesso al quantitativo minimo vitale e di salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa".
I soggetti morosi che non versano in condizioni disagiate non godranno del minimo garantito, ma rischieranno la sospensione della fornitura, peraltro solo a seguito della regolare messa in mora e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, e sempre che la morosità sia superiore a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata.

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di Avv. Gianna Manferto

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