ABF: risoluzione alternativa delle controversie


L'ABF: sistema di risoluzione alternativa delle controversie; procedura; termini e condizioni
ABF: risoluzione alternativa delle controversie
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica e la parte interessata può ricorrere al giudice ordinario.
Prima di presentare un ricorso all'ABF, è necessario presentare un reclamo scritto all'intermediario, che deve rispondere al cliente entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.
Se non risponde o se il cliente non accetta la risposta, allora può rivolgersi all'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi, il Cliente è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all'ABF.
Innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono gli intermediari, italiani o esteri che operano stabilmente in Italia, iscritti negli albi ed elenchi tenuti presso la Banca d'Italia e in particolare:
a) banche intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del TUB, secondo il testo precedente alla riforma del 2010;
b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB e di cui all'art.155, comma 4, del TUB, secondo il testo precedente alla riforma del 2010;
c) istituti di pagamento;
d) istituti di moneta elettronica (IMEL);
e) Poste Italiane per l'attività di Bancoposta.
Le banche e gli intermediari che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea e operano in Italia in regime di "libera prestazione di servizi" non sono obbligati ad aderire all'ABF, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete Fin-Net. In quest'ultimo caso il cliente può comunque rivolgersi al sistema stragiudiziale nazionale, che lo mette in collegamento con il sistema equivalente del Paese in cui l'intermediario opera.
L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, come ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
1) se il cliente chiede una somma di denaro, l’ABF può decidere fino a 100.000 euro;
2) se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (es. mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo) non sussistono limiti di importo.
L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere quando la controversia:
1) riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009;
2) riguarda servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati;
3) riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo (ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto);
4) vi è già una procedura innanzi all'Autorità giudiziaria;
5) è già stata sottoposta ad arbitrato e conciliazione. Tuttavia il ricorso all'ABF è possibile se la conciliazione non è andata a buon fine oppure se è stata attivata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

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di Avv. Rosa Guardascione

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